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Ordinanza — n. 12539/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for parole benefits due to unbroken ties with organized crime group.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12539/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Antonetta Pistillo inadmissible, ordering her to pay procedural costs and a fine. The lower court had rejected her request for probation and semi-liberty, citing her unbroken social danger linked to her family's ties with a criminal organization. The appellate court found the defense's arguments regarding her personal assessment irrelevant because the core issue of her connection to the crime syndicate remained unchallenged.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 4-bis Ord. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal challenging the denial of penitentiary benefits is inadmissible when the applicant's unbroken links to organized crime are established facts that the defense fails to effectively contest or refute with specific evidence.

Parole chiave

Generato dall'IA
organized crime ties parole benefits denial social danger assessment family criminal links inadmissible appeal penitentiary regime procedural costs assistenza riabilitativa

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 4-bis Ord. pen.
Osserva il Collegio che l'ordinanza impugnata ha dato atto del fatto che la detenuta è stata condannata per un delitto rientrante nel catalogo dell'art. 4-bis Ord. pen. (trattasi della fattispecie associativa contemplata dall'art.
Art. 616 cod. proc. pen.
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990
(trattasi della fattispecie associativa contemplata dall'art. 74, d.P.R.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Gerardo Matera, deducendo, con due distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, Corte costituzionale
Generato dall'IA
Ordinanza — n. 41041/2023 — snpen
Italian Court dismisses appeal against therapeutic probation denial due to high social danger and lack of evidence.
Sentenza — n. 47758/2022 — snpen
Supreme Court annuls surveillance court order granting probation due to factual errors regarding residual sentence and pending proceedings.
Ordinanza — n. 48885/2023 — snpen
Italian court dismisses appeal against surveillance court order for home detention and social service placement.
Ordinanza — n. 40115/2021 — snpen
Cassation appeal dismissed due to death of appellant before final judgment was rendered.
Ordinanza — n. 3304/2024 — snpen
Cassation court dismisses appeal against probation denial due to lack of demonstrated remorse and rehabilitation progress. The court rejects the claim that recent behavior proves readiness for alternative sentencing measures. The decision upholds the lower court's finding of insufficient reformation to prevent recidivism. The ruling emphasizes that probation requires a proven shift in personality and attitude toward the crime. The court notes that mere work or relocation does not substitute for genuine remorse. The judgment confirms the inadmissibility of the appeal based on procedural and substantive grounds. The outcome reinforces the strict criteria for granting probation in drug trafficking cases. The court maintains that the risk of reoffending remains too high for alternative measures. The decision highlights the constitutional goal of reeducation as a prerequisite for probation. The ruling concludes that the lower court's assessment was logically sound and unassailable.

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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PISTILLO ANTONETTA nato a ANDRIA il 07/02/1959 avverso l'ordinanza del 06/05/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; ,Jt‘

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 6/5/2021, il Tribunale di sorveglianza di Bari ha rigettato le istanze di affidamento in prova al servizio sociale e di ammissione al regime di semilibertà proposta nell'interesse di Antonietta Pistillo, rilevandone l'attuale pericolosità sociale alla stregua dei non interrotti collegamenti con il gruppo criminale di provenienza.

2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione la stessa Pistillo, per mezzo del difensore di fiducia, avv. Gerardo Matera, deducendo, con due distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 4-bis Ord. pen., nonché la contraddittorietà della motivazione in relazione al giudizio di pericolosità sociale, ancorato al contesto familiare di provenienza e alla presenza di un mero carico pendente, senza considerare il percorso detentivo della condannata e il programma di trattamento predisposto dagli operatori penitenziari.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Osserva il Collegio che l'ordinanza impugnata ha dato atto del fatto che la detenuta è stata condannata per un delitto rientrante nel catalogo dell'art. 4-bis Ord. pen. (trattasi della fattispecie associativa contemplata dall'art. 74, d.P.R. n. 309 del 1990), in relazione alla quale la possibilità di ammissione ai benefici penitenziari è subordinata all'accertamento dell'assenza di collegamenti con la criminalità organizzata; assenza che i Giudici di merito hanno ritenuto di non poter escludere alla luce della biografia criminale della stessa e dei legami di coniugio e di parentela (marito e figli) con le figure apicali della consorteria criminale di appartenenza.

Tale profilo, dal rilievo assorbente, non è stato intaccato dalle considerazioni critiche sviluppate nel ricorso, sul punto sostanzialmente aspecifico, limitandosi la difesa a evidenziare la mancata considerazione degli esiti dell'osservazione della personalità, nemmeno riassunti nell'atto di impugnazione, i quali, peraltro, sono stati motivatamente disattesi dall'ordinanza alla luce dell'accertata intraneità della donna rispetto al clan Pistillo-Pesce operante in Andria e dell'assenza di elementi indicativi della rottura del forte e risalente legame di solidarietà criminale con i suoi componenti.

3. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fi$sata in 3.000,00 euro. PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso in data 27/1/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Carlo Renoldi icheje eiTich i b2„2tuu D