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Ordinanza — n. 12537/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal by convicted prisoner dismissed for lack of defense counsel under new 2017 procedural law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12537/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the petitioner, a convicted prisoner, filed the request personally without legal representation. Although the prisoner argued he acted without fault, the court noted the appeal and notification occurred after August 4, 2017, when the law requiring defense counsel for such appeals took effect. Consequently, the appeal was rejected under Article 610 of the Criminal Procedure Code, with the petitioner ordered to pay the procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 571, comma 1; Art. 613, comma 1; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Following the 2017 reform, appeals by convicted persons must be filed by a defense counsel; failure to comply renders the appeal inadmissible, though the party bears only procedural costs if no fault is found.

Parole chiave

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criminal procedure defense counsel requirement inadmissible appeal prisoner rights Cassation reform 2017 legittimazione a contestare licenza motivi di cassazione difetto di legittimazione del ministero pubblico

Disposizioni normative citate

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Art. 571, comma 1 c.p.p.
Art. 613, comma 1 c.p.p.
Art. 610, comma 5-bis c.p.p.
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod.
Art. 616 c.p.p.
186 della Corte costituzionale, sussistendo, nella specie, elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria di inammissibilità deve conseguire, a norma dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
186 della Corte costituzionale, sussistendo, nella specie, elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria di inammissibilità deve conseguire, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017
(così Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep.
Sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale
Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale, sussistendo, nella specie, elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria di inammissibilità deve conseguire, a norma dell'art.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BASCO ANTONIO nato a SAN CIPRIANO D'AVERSA il 17/08/1969 avverso l'ordinanza del 19/10/2020 del GIUD. SORVEGLIANZA di CUNEOI dato avviso alle partii udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con ordinanza in data 19/10/2020, l'Ufficio di sorveglianza di Cuneo ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto da Antonio Basco avverso il diniego oppostogli dall'Amministrazione penitenziaria alla richiesta di detenere un attrezzo per uso estetico.

2. Avverso il menzionato provvedimento, lo stesso Basco ha proposto personalmente ricorso per cassazione in data 9/8/2021, successivamente trasmesso in cassazione dall'Ufficio matricola dell'Istituto penitenziario di Cuneo.

3. Tanto premesso, osserva il Collegio che la notifica dell'ordinanza e il ricorso sono entrambi successivi al 4/8/2017, data dell'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, con cui è stata esclusa la facoltà dell'imputato - e, quindi, anche del condannato - di proporre personalmente ricorso per cassazione ed è stato previsto che tale atto debba essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 571, comma 1 e 613, comma 1, cod. proc. pen. (così Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 271333).

4. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale, sussistendo, nella specie, elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria di inammissibilità deve conseguire, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., soltanto l'onere delle spese del procedimento. PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in data 27/1/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Carlo Renoldi Michtele Bianchi L+ • l reAAV DEPOSITATO IN C