Ordinanza — n. 12437/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COFONE GIOVANNA nato a COSENZA il 23/10/1978 avverso la sentenza del 21/04/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano la configurabilità della calunnia, si risolvono nella prospettazione di una lettura alternativa dei fatti e delle prove, a fronte di una lineare ricostruzione in fatto, basata sulle dichiarazioni degli operanti; considerato, inoltre, che i motivi dedotti sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (v. pag. 2 sulla sussistenza del dolo, fondata sulle dichiarazioni degli operanti, in base alle quali è stata esclusa l'incidenza dello stato di agitazione dell'imputata sulla corretta percezione dei fatti e del comportamento dei denunciati); ritenuto che il dolo può escludersi solo quando la supposta illiceità del fatto denunciato sia ragionevolmente fondata su elementi oggettivi, connotati da un riconoscibile margine di serietà, e tali da ingenerare concretamente la presenza di condivisibili dubbi da parte di una persona di normale cultura e capacità di discernimento, che si trovi nella medesima situazione di conoscenza (Sez. 6, n. 12209, del 18.2.2020, Abbondanza, n.m.); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 12437/2022 — snpen · Corte di Cassazione: pag. 2 sulla sussistenza del dolo, fondata sulle dichiarazioni degli operanti, in base alle quali è stata esclusa l'incidenza dello stato di agitazione dell'imputata sulla corretta percezione dei fatti e del comportamento dei denunciati); ritenuto che il dolo può escludersi solo quando la supposta illiceità del fatto denunciato sia ragionevolmente fondata su elementi oggettivi, connotati da un riconoscibile margine di serietà, e tali da ingenerare concretamente la presenza di condivisibili dubbi da parte di una persona di normale cultura e capacità di discernimento, che si trovi nella medesima situazione di conoscenza (Sez. 6, n. 12209, del 18.2.2020, Abbondanza, n.m.); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COFONE GIOVANNA nato a COSENZA il 23/10/1978 avverso la sentenza del 21/04/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano la configurabilità della calunnia, si risolvono nella prospettazione di una lettura alternativa dei fatti e delle prove, a fronte di una lineare ricostruzione in fatto, basata sulle dichiarazioni degli operanti; considerato, inoltre, che i motivi dedotti sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (v. pag. 2 sulla sussistenza del dolo, fondata sulle dichiarazioni degli operanti, in base alle quali è stata esclusa l'incidenza dello stato di agitazione dell'imputata sulla corretta percezione dei fatti e del comportamento dei denunciati); ritenuto che il dolo può escludersi solo quando la supposta illiceità del fatto denunciato sia ragionevolmente fondata su elementi oggettivi, connotati da un riconoscibile margine di serietà, e tali da ingenerare concretamente la presenza di condivisibili dubbi da parte di una persona di normale cultura e capacità di discernimento, che si trovi nella medesima situazione di conoscenza (Sez. 6, n. 12209, del 18.2.2020, Abbondanza, n.m.); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 11 marzo 2022 p Il consigl>er- estensore Il PrOidente Anna ét.' c olo Giorgiq Fidelbo Dispone la correzione nel ruolo di udienza del nome della ricorrente Cofone "Giovanna" anziché "Angela". Il consigli e Il Pre.51 ente Anna Cruolo Giorgi idelbo DEPOSITATO IN CAN