Ordinanza — n. 12430/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA vista la richiesta di rimessione proposta da: CARIGNANI FRANCO nato a LECCE il 15/05/1943 avverso l'ordinanza del 09/07/2021 del TRIBUNALE di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA; Fatto e diritto Con atto depositato all'udienza del 09/07/2021 Franco Carignani formulava istanza di rimessione nei confronti della dott.ssa Donatella Palunnbo, pubblico ministero in servizio presso la Procura della Repubblica di Lecce, innanzi alla dott.ssa Giovanna Piazzalunga, Giudice di pace, in riferimento al procedimento penale n. 24550/2020 R.G.T. In data 31/08/2021 la Cancelleria del Giudice di pace comunicava che la predetta istanza non risultava notificata alle altre parti, come previsto dall'art. 46 cod. proc. pen., a pena di inammissibilità. Alla inammissibilità dell'istanza ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 46 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 12430/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 24550/2020 R.G.T. In data 31/08/2021 la Cancelleria del Giudice di pace comunicava che la predetta istanza non risultava notificata alle altre parti, come previsto dall'art. 46 cod. proc. pen., a pena di inammissibilità. Alla inammissibilità dell'istanza ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00.
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a seguente ORDINANZA vista la richiesta di rimessione proposta da: CARIGNANI FRANCO nato a LECCE il 15/05/1943 avverso l'ordinanza del 09/07/2021 del TRIBUNALE di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA; Fatto e diritto Con atto depositato all'udienza del 09/07/2021 Franco Carignani formulava istanza di rimessione nei confronti della dott.ssa Donatella Palunnbo, pubblico ministero in servizio presso la Procura della Repubblica di Lecce, innanzi alla dott.ssa Giovanna Piazzalunga, Giudice di pace, in riferimento al procedimento penale n. 24550/2020 R.G.T. In data 31/08/2021 la Cancelleria del Giudice di pace comunicava che la predetta istanza non risultava notificata alle altre parti, come previsto dall'art. 46 cod. proc. pen., a pena di inammissibilità. Alla inammissibilità dell'istanza ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile l'istanza e condanna l'istante al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 16 febbraio 2022 Il Componente estensore Il Presidente