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Ordinanza — n. 12426/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 12426/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12426/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALVA DEL RIO MARCO ANTONIO nato il 12/07/1964 avverso la sentenza del 28/05/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA; Fatto e diritto Con sentenza del 28/05/2021 la Corte d'Appello di Roma, in riforma della di primo grado, con cui Marco Antonio Alva Del Rio era stato condannato a pena di giustizia per il reato di cui agli artt. 81, comma secondo, 477, 482, 495, in Roma il 14/05/2010, con la recidiva reiterata, dichiarava non doversi procedere nei confronti dell'imputato in relazione al reato di cui agli artt. 477, 482 cod. pen., in quanto estinto per prescrizione, rideterminando la pena.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 12426/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, con il quale si lamentano violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla determinazione della pena. Tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi : il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

Parole chiave

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impugnabilità della decisione di rinvio motivi di cassazione riconsiderazione recidiva nell'infrazione ricorso di annullamento procedure di ricorso

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALVA DEL RIO MARCO ANTONIO nato il 12/07/1964 avverso la sentenza del 28/05/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA; Fatto e diritto Con sentenza del 28/05/2021 la Corte d'Appello di Roma, in riforma della di primo grado, con cui Marco Antonio Alva Del Rio era stato condannato a pena di giustizia per il reato di cui agli artt. 81, comma secondo, 477, 482, 495, in Roma il 14/05/2010, con la recidiva reiterata, dichiarava non doversi procedere nei confronti dell'imputato in relazione al reato di cui agli artt. 477, 482 cod. pen., in quanto estinto per prescrizione, rideterminando la pena.

Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, con il quale si lamentano violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla determinazione della pena. Tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi : il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto si limita a dedurre apoditticamente le precarie condizioni di vita dell'imputato, senza considerare che il motivo sulla determinazione della pena non risulta formulato in appello, laddove era stata chiesta solo l'esclusione della contestata recidiva. Alla inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 16 febbraio 2022 Il Componente estensore Il P