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Ordinanza — n. 12423/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of specificity as arguments merely repeated lower court findings without new legal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12423/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to a lack of specificity, as the appellant's arguments merely repeated reasons already discussed and rejected by the lower courts. The appellant claimed false generalities regarding traffic violations but failed to provide distinct legal grounds beyond reiterating facts already established. Consequently, the court applied Article 591 of the Code of Criminal Procedure to dismiss the appeal and ordered the appellant to pay procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible for lack of specificity when the grounds cited merely repeat the reasons already discussed and rejected by the court of appeal without introducing new legal arguments or specific correlations to the contested decision.

Parole chiave

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lack of specificity inadmissible appeal reiteration of arguments Article 591 c.p.p. procedural costs false generalities traffic violations violazione semplice della LCStr

Disposizioni normative citate

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Art. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod.
art. 495 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone
pen., all'inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv.
Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta
Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv.
Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano
230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv.
Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca
236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE LUISE LUCIANO nato a MONTEMURRO il 13/12/1946 avverso la sentenza del 03/02/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA; Fatto e diritto Con sentenza del 03/02/2021 la Corte d'Appello di Torino confermava la sentenza di primo grado, con cui Luciano De Luise era stato condannato a pena di giustizia per il reato di cui all'art. 495 cod. pen., in Torino il 21/02/2012, con la recidiva reiterata. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, con il quale si lamentano violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla valutazione delle prova.

Il ricorso è inammissibile, è inammissibile, per assenza di specificità, in quanto fondato su censure che, nella sostanza, ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio indicato, conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), cod. proc. pen., all'inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473;

Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). Nel caso di specie, con motivazione immune da censure logiche, la sentenza impugnata ha ricordato come l'imputato, alla guida di un autocarro ed in sede di accertamento di violazioni al CdS, ebbe a dichiarare false generalità ai verbalizzanti, indicando il nominativo del proprio fratello, Francesco De Luise, dovendosi del tutto escludere ogni equivoco, posto che Francesco De Luise non era mai stato preavvisato dal fratello del recapito delle multe al proprio domicilio, come affermato dall'imputato.

Alla inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00. P.Q. M . Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 16 febbraio 2022 Il Componente estensore