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Ordinanza — n. 12418/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 12418/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12418/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOUZADI EL MEDHI nato il 18/02/1987 avverso la sentenza del 19/02/2021 della CORTE APPELLO di TORINOt dato avviso alle partì udita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA; Fatto e diritto Con sentenza del 19/02/2021 la Corte di Appello di Torino confermava la sentenza di primo grado, con cui Bouzadi El Mehdi era stato condannato a pena di giustizia per il reato di cui agli artt. 110, 455 cod. pen., in Costigliole Saluzzo il 18/03/2017, con la recidiva reiterata, specifica. L'imputato personalmente ha proposto ricorso per cassazione.

Regesto Legislator

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art. 613 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 12418/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile, in quanto sottoscritto personalmente dall'imputato, e non da difensore abilitato al patrocinio in Cassazione, come previsto dall'art. 613 cod. proc. pen., come modificato comma 55, legge n. 103 del 2017. L'inammissibilità sussiste anche se la firma sia stata autenticata da un avvocato cassazionista (Sez. 4, sentenza n. 44401 del 24/05/2019, Alessandrini Giulio, Rv. 277695). Alla inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 4.000,00.

Parole chiave

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falsificazione di monete uso di un documento falso difetto di sottoscrizione rappresentanza senza poteri prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria attestazione e certificazione

Disposizioni normative citate

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art. 613 cod. proc. pen
Osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile, in quanto sottoscritto personalmente dall'imputato, e non da difensore abilitato al patrocinio in Cassazione, come previsto dall'art. 613 cod. proc. pen., come modificato comma 55, legge n.
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 4.000,00.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOUZADI EL MEDHI nato il 18/02/1987 avverso la sentenza del 19/02/2021 della CORTE APPELLO di TORINOt dato avviso alle partì udita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA; Fatto e diritto Con sentenza del 19/02/2021 la Corte di Appello di Torino confermava la sentenza di primo grado, con cui Bouzadi El Mehdi era stato condannato a pena di giustizia per il reato di cui agli artt. 110, 455 cod. pen., in Costigliole Saluzzo il 18/03/2017, con la recidiva reiterata, specifica. L'imputato personalmente ha proposto ricorso per cassazione.

Osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile, in quanto sottoscritto personalmente dall'imputato, e non da difensore abilitato al patrocinio in Cassazione, come previsto dall'art. 613 cod. proc. pen., come modificato comma 55, legge n. 103 del 2017. L'inammissibilità sussiste anche se la firma sia stata autenticata da un avvocato cassazionista (Sez. 4, sentenza n. 44401 del 24/05/2019, Alessandrini Giulio, Rv. 277695). Alla inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 4.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 16 febbraio 2022 Il Componente estensore Il President