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Ordinanza — n. 12416/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 12416/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12416/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIPOLLA ANTONINO nato a TORINO il 06/10/1960 avverso la sentenza del 10/11/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA; Fatto e diritto Con sentenza del 10/11/2020 la Corte d'Appello di Torino confermava la sentenza di primo grado, con cui Antonino Cipolla era stato condannato a pena di giustizia per i reati di cui agli artt. 99, comma quarto, 385, 495 cod. pen., in Torino il 08/04/2017, il 14/04/2017 ed il 08/05/2017. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, con il quale si lamentano violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla determinazione della pena.

Regesto Legislator

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art. 495 cod. pen, art. 133 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 12416/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Invero, una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596).

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione attenuazione della pena revisione in materia penale aggravamento della pena pentito sanzioni penali

Disposizioni normative citate

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art. 495 cod. pen
259142), ciò che - nel caso di specie, in cui la Corte territoriale ha evidenziato come la pena base per il reato sub b), di cui all'art. 495 cod.
art. 133 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIPOLLA ANTONINO nato a TORINO il 06/10/1960 avverso la sentenza del 10/11/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA; Fatto e diritto Con sentenza del 10/11/2020 la Corte d'Appello di Torino confermava la sentenza di primo grado, con cui Antonino Cipolla era stato condannato a pena di giustizia per i reati di cui agli artt. 99, comma quarto, 385, 495 cod. pen., in Torino il 08/04/2017, il 14/04/2017 ed il 08/05/2017. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, con il quale si lamentano violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla determinazione della pena.

Il ricorso è inammissibile, in quanto la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie, in cui la Corte territoriale ha evidenziato come la pena base per il reato sub b), di cui all'art. 495 cod. pen., è stata fissata nel minimo edittale, considerata la concessione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva, mentre gli aumenti per la continuazione, in relazione ai reati sub a) e c), di cui agli artt. 385 e 495 cod. pen. , rispettivamente, sono stati contenuti in mesi due di reclusione per il capo a) ed in mesi uno di reclusione per il capo c) - non ricorre.

Invero, una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596).

Alla inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 16 febbraio 2022 Il Componente estensor