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Ordinanza — n. 12409/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to specific and unfounded legal arguments regarding criminal liability.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12409/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Taher Elgamati inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court found both grounds of appeal were specific yet unfounded, as the lower court had already correctly addressed the legal reasons for the defendant's liability under Article 495 of the Penal Code. Consequently, the appeal was rejected because the arguments lacked necessary correlation with the contested decision and were manifestly unsupported by law.

Regesto Legislator

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Art. 394 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: Appeals are inadmissible when they are specific but manifestly unfounded, lacking correlation with the contested decision, or when the lower court's reasoning was already correctly evaluated.

Parole chiave

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inadmissible appeal specific grounds manifestly unfounded correlation with decision court costs criminal liability Article 495 penal code motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 394 c.p.p.
Art. 600 c.p.p.
Art. 495 cod. pen.
Nel caso di specie, quanto al primo motivo, la sentenza ha chiaramente enunciato le ragioni di diritto e di fatto che hanno imposto, uniformemente al decisum del primo giudice, l'affermazione di responsabilità del ricorrente per il reato di cui all'art. 495 cod. pen.
art. 495 cod. pen
Nel caso di specie, quanto al primo motivo, la sentenza ha chiaramente enunciato le ragioni di diritto e di fatto che hanno imposto, uniformemente al decisum del primo giudice, l'affermazione di responsabilità del ricorrente per il reato di cui all'art. 495 cod. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ELGAMATI TAHER nato il 27/07/1984 avverso la sentenza del 14/02/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Ritenuto che entrambi i motivi di ricorso proposti dal difensore di Taher Elgamati sono inammissibili perchè aspecifici, relativi a ragioni di censura già adeguatamente vagliate e disattese dal giudice di merito con corretti e condivisibili argomenti giuridici, nonché in quanto manifestamente infondati.

2. Considerato che, sotto il primo profilo, è noto che sia i motivi di ricorso per cassazione che quelli d'appello sono inammissibili non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì allorché difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823). Nel caso di specie, quanto al primo motivo, la sentenza ha chiaramente enunciato le ragioni di diritto e di fatto che hanno imposto, uniformemente al decisum del primo giudice, l'affermazione di responsabilità del ricorrente per il reato di cui all'art. 495 cod. pen.

Quanto al secondo motivo, il giudizio di sintomaticità della maggior pericolosità dell'imputato, espresso in relazione al nuovo delitto commesso ed alla valutazione della recidiva, è coerente e logico mentre le indicazioni difensive sono generiche e manifestamente infondate. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 16 febbraio 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Matilde Brancaccio .)EPOSI.TATO IN CMCZELLERIA ":.-V•,.r. O 4 i