Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 12406/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to generic grounds and lack of specific legal correlation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12406/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Domenico Donnarumma inadmissible for being generic and lacking a necessary correlation with the challenged lower court decision. The appellant argued against the denial of a specific mitigating circumstance and the finding of recidivism, but the court noted these reasons were already thoroughly examined and rejected by the appellate judge with sound legal arguments. Consequently, the appeal was dismissed because the grounds did not demonstrate a violation of law or a lack of logical motivation in the original judgment.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360, n. 3 c.p.; Art. 360, n. 4 c.p.: Appeals are inadmissible when grounds are generic, lack correlation with the challenged decision, or merely request a different substantive evaluation without alleging illogical motivation.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal generic grounds lack of correlation recidivism finding mitigating circumstance substantive review Cassazione Roma verosimiglianza dei motivi d'asilo

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, n. 3 c.p.
Art. 360, n. 4 c.p.
Art. 62, comma primo, n. 4 cod. pen.
Ritenuto, altresì, che: - la mancata concessione dell'attenuante ex art. 62, comma primo, n.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DONNARUMMA DOMENICO nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il 14/07/1970 avverso la sentenza del 11/11/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Ritenuto che i motivi di ricorso proposti dal difensore di Domenico Donnarumma sono inammissibili perché genericamente proposti, relativi a ragioni di censura già adeguatamente vagliate e disattese dal giudice di merito con corretti e condivisibili argomenti giuridici, nonché in quanto manifestamente infondati.

2. Considerato che sotto il primo profilo, è noto che sia i motivi di ricorso per cassazione che quelli d'appello sono inammissibili non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì allorché difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823).

3. Ritenuto, altresì, che: - la mancata concessione dell'attenuante ex art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen. è stata adeguatamente motivata facendo riferimento all'entità consistente del danno (una truffa di oltre duemila euro, poi prescrittasi nel corso del processo); - la recidiva ritenuta sussistente è stata soddisfacentemente motivata, avuto riguardo alla valenza dei precedenti penali dell'imputato, mentre il difensore si limita a citare la giurisprudenza in materia di recidiva e chiede, in ultima analisi, una diversa valutazione di merito al Collegio, in mancanza di illogicità motivazionali del provvedimento impugnato: per questo, il motivo proposto è altresì inammissibile; - il trattamento sanzionatorio contenuto è stato adeguatamente motivato.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 febbraio 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Matilde Bran