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Ordinanza — n. 12401/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 12401/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12401/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PISA DARIO nato a TRIESTE il 11/06/1959 CLUN LARA natcLa TRIESTE il 11/04/1981 avverso la sentenza del 23/09/2020 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO;i OSSERVA 1. Ritenuto che i motivi di ricorso formulati dal ricorrente Dario Pisa sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito. In particolare, quanto al primo motivo - verifica di credibilità della persona offesa e affermazione di responsabilità del ricorrente per il reato di minaccia aggravata al fine di indurre la vittima a commettere falsa testimonianza - si richiamano le pagg. 5, 6 e 7, soprattutto, della sentenza impugnata; quanto al secondo motivo - che contesta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche - si richiama quanto argomentato a pag. 9 della sentenza d'appello, sulla gravità del fatto, i precedenti penali plurimi e gravi del ricorrente, l'assenza di elementi positivi.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 12401/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Costituisce, inoltre, orientamento consolidato di questa Corte regolatrice l'affermazione secondo cui, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art.133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (cfr., per tutte, Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettinelli, Rv. 271269: nella specie, la Corte ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato, cfr. ancora Sez. 2, n. 23093 del 15/7/2020, Marigliano, Rv. 279549).

Parole chiave

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attendibilità dei testimoni minaccia credibile prova del timore di persecuzione falsa testimonianza permesso di promuovere un procedimento penale maggiorazione dissuasiva
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PISA DARIO nato a TRIESTE il 11/06/1959 CLUN LARA natcLa TRIESTE il 11/04/1981 avverso la sentenza del 23/09/2020 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO;i OSSERVA 1. Ritenuto che i motivi di ricorso formulati dal ricorrente Dario Pisa sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito. In particolare, quanto al primo motivo - verifica di credibilità della persona offesa e affermazione di responsabilità del ricorrente per il reato di minaccia aggravata al fine di indurre la vittima a commettere falsa testimonianza - si richiamano le pagg. 5, 6 e 7, soprattutto, della sentenza impugnata; quanto al secondo motivo - che contesta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche - si richiama quanto argomentato a pag. 9 della sentenza d'appello, sulla gravità del fatto, i precedenti penali plurimi e gravi del ricorrente, l'assenza di elementi positivi.

Costituisce, inoltre, orientamento consolidato di questa Corte regolatrice l'affermazione secondo cui, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art.133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (cfr., per tutte, Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettinelli, Rv. 271269: nella specie, la Corte ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato, cfr. ancora Sez. 2, n. 23093 del 15/7/2020, Marigliano, Rv. 279549).

2. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso formulato dalla ricorrente Lara Clun è anch'esso inammissibile perché generico e meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, in ordine alla responsabilità della ricorrente per il delitto di minaccia aggravata al fine di indurre la vittima a commettere falsa testimonianza (cfr. pagine 9 e 10 della sentenza impugnata). Il motivo è anche non consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto (cfr., in tema, l'orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità e, tra le più recenti pronunce, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601;

Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende 2 g P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 febbraio 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Matilde Brancaccio Stepapo Lso( DEPWITATO IN,CANC' U 4 -/nc