Cassation court dismisses appeal as merely reproducing already rejected arguments regarding sentencing severity.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible because the sole ground raised merely reproduced arguments already thoroughly examined and rejected by the lower court. The appellant argued against a one-year prison sentence and €350 fine for burglary with fraud, but the appellate court had correctly identified the alarming gravity of the crime and the significant property damage caused. Consequently, the cassation court upheld the original decision, rejecting the appeal as devoid of new legal grounds.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if its sole grounds merely reproduce arguments already examined and rejected by the court of first instance without presenting new legal issues.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EMINOVIC EMIY natct a GUASTALLA il 30/05/1996 avverso la sentenza del 23/09/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; t OSSERVA 1. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso formulato dalla ricorrente è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito relativamente al trattamento sanzionatorio, unico motivo d'appello, ampiamente trattato dalla sentenza impugnata.
2. Considerato, altresì, che le ragioni addotte per confermare la pena di anni uno di reclusione e 350 euro di multa sono puntuali e logiche: l'allarmante gravità del reato di furto in abitazione, commesso anche con l'aggravante del mezzo fraudolento e che ha provocato un danno patrimoniale non di scarsa entità (sono stati sottratti numerosi preziosi). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 febbraio 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Matilde Brancaccio DE.POSITATO IN er,..NCELIEMA oggi0 4_Ap iL