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Ordinanza — n. 12397/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 12397/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12397/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OUSSMA KHOBIB nato il 04/07/1987 avverso la sentenza del 05/11/2019 della CORTE APPELLO di TORINOtcr20---dv a udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Ritenuto che il ricorso è stato proposto personalmente dall'imputato e che, pertanto, è inammissibile. Infatti, l'impugnazione è stata depositata successivamente all'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, avverso provvedimento egualmente successivo a tale novella, la quale, modificando gli artt. 571 e 613 cod. proc. pen., ha privato l'imputato della facoltà di proporre personalmente ricorso per cassazione, riservando in via esclusiva al difensore iscritto nell'apposito albo il potere di sottoscrivere l'atto di impugnazione con cui viene introdotto il giudizio di legittimità.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 12397/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che il ricorso è stato proposto personalmente dall'imputato e che, pertanto, è inammissibile. Infatti, l'impugnazione è stata depositata successivamente all'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, avverso provvedimento egualmente successivo a tale novella, la quale, modificando gli artt. 571 e 613 cod. proc. pen., ha privato l'imputato della facoltà di proporre personalmente ricorso per cassazione, riservando in via esclusiva al difensore iscritto nell'apposito albo il potere di sottoscrivere l'atto di impugnazione con cui viene introdotto il giudizio di legittimità.

Parole chiave

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censure procedurali modifica di misure cautelari misura supercautelare rigetto provvisorio dell'opposizione divieto della reformatio in peius divieto di rappresentanza dell'avvocato
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OUSSMA KHOBIB nato il 04/07/1987 avverso la sentenza del 05/11/2019 della CORTE APPELLO di TORINOtcr20---dv a udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Ritenuto che il ricorso è stato proposto personalmente dall'imputato e che, pertanto, è inammissibile. Infatti, l'impugnazione è stata depositata successivamente all'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, avverso provvedimento egualmente successivo a tale novella, la quale, modificando gli artt. 571 e 613 cod. proc. pen., ha privato l'imputato della facoltà di proporre personalmente ricorso per cassazione, riservando in via esclusiva al difensore iscritto nell'apposito albo il potere di sottoscrivere l'atto di impugnazione con cui viene introdotto il giudizio di legittimità.

La disciplina di nuovo conio è, dunque, pienamente applicabile alla fattispecie in esame. Le Sezioni Unite, poi, con la pronuncia Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010, hanno sancito che il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 febbraio 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Matilde Brancaccio DEP0.77nTO IN CA CELLETA f