Italian court dismisses appeal as inadmissible for being merely a complaint rather than a legal argument.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Filippo Munafò's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The sole ground of appeal was deemed a mere expression of dissatisfaction regarding the victim's credibility, which the lower court had already properly evaluated. Consequently, the court ruled that such arguments constitute factual complaints rather than admissible legal grounds for review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 192 cod. proc. pen.; Appeals must present specific legal grounds rather than mere factual complaints or expressions of dissatisfaction, as the latter are inadmissible in proceedings of legality.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MUNAFO' FILIPPO nato a BARCELLONA POZZO DI GOTTO il 18/01/1985 avverso la sentenza del 11/11/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso formulato dal ricorrente, Filippo Munafò, è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata, circa la genuinità e la credibilità delle dichiarazioni rese dalla vittima del reato di violenza privata).
2. Considerato, altresì, che il suddetto motivo, volto a denunciare violazione del parametro valutativo previsto dall'art. 192 cod. proc. pen., è anche inammissibile perchè formulato secondo schemi di censura non consentiti in sede di legittimità, in quanto si risolvono in mere doglianze in punto di fatto (cfr., in tema, l'orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità e, tra le più recenti pronunce, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6„ n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482): il ricorrente, in sintesi, vuole sostenere la maggior credibilità della ricostruzione dei fatti da lui operata in chiave difensiva, a dispetto delle dichiarazioni della vittima.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 febbraio 2022. Il Consigliere estensore Il Presid