Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 12395/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible for being merely a complaint rather than a legal argument.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12395/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared Filippo Munafò's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The sole ground of appeal was deemed a mere expression of dissatisfaction regarding the victim's credibility, which the lower court had already properly evaluated. Consequently, the court ruled that such arguments constitute factual complaints rather than admissible legal grounds for review.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 192 cod. proc. pen.; Appeals must present specific legal grounds rather than mere factual complaints or expressions of dissatisfaction, as the latter are inadmissible in proceedings of legality.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal factual complaint procedural law credibility assessment court costs legality review Italian criminal procedure azione penale privata

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 192 cod. proc. pen.
Considerato, altresì, che il suddetto motivo, volto a denunciare violazione del parametro valutativo previsto dall'art. 192 cod.
art. 192 cod. proc. pen
Considerato, altresì, che il suddetto motivo, volto a denunciare violazione del parametro valutativo previsto dall'art. 192 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020
pen., è anche inammissibile perchè formulato secondo schemi di censura non consentiti in sede di legittimità, in quanto si risolvono in mere doglianze in punto di fatto (cfr., in tema, l'orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità e, tra le più recenti pronunce, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep.
Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MUNAFO' FILIPPO nato a BARCELLONA POZZO DI GOTTO il 18/01/1985 avverso la sentenza del 11/11/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso formulato dal ricorrente, Filippo Munafò, è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata, circa la genuinità e la credibilità delle dichiarazioni rese dalla vittima del reato di violenza privata).

2. Considerato, altresì, che il suddetto motivo, volto a denunciare violazione del parametro valutativo previsto dall'art. 192 cod. proc. pen., è anche inammissibile perchè formulato secondo schemi di censura non consentiti in sede di legittimità, in quanto si risolvono in mere doglianze in punto di fatto (cfr., in tema, l'orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità e, tra le più recenti pronunce, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6„ n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482): il ricorrente, in sintesi, vuole sostenere la maggior credibilità della ricostruzione dei fatti da lui operata in chiave difensiva, a dispetto delle dichiarazioni della vittima.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 febbraio 2022. Il Consigliere estensore Il Presid