Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failed service of process not followed by alternative notification. The court ruled the appeal inadmissible because the defendant failed to object to the service of process.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay legal costs and a fine. The lower court had dismissed the appeal because the defendant failed to object to the service of process, which was deemed ineffective without subsequent alternative notification. The court upheld this procedural defect as the sole ground for rejecting the cassation request.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 612 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the defendant fails to object to the service of process when it is deemed ineffective and not followed by alternative notification.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANZOLLI STEFANO nato a LATINA il 03/03/1967 avverso l'ordinanza del 17/04/2019 del TRIBUNALE di LATINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA; Fatto e diritto Con ordinanza del 17/04/2019 il Tribunale di Latina in composizione monocratica, in funzione di giudice di appello dichiarava inammissibile l'appello proposto avverso la sentenza di primo grado, con cui Stefano Manzolli era stato condannato a pena di giustizia per il reato di cui all'art. 612 cod. pen.
Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, con il quale si lamentano violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla omessa notifica all'imputato del decreto di citazione a giudizio. Il ricorso è inammiissibile, in quanto Notifica non andata a buon fine al domicilio dell'imputato non seguita da altra notifica. All'udienza il difensore di fiducia dichiara che la notifica all'imputato era andata a buon fine e che l'imputato era presente e si era allontanato. Nulla aveva eccepito sulla notifica. Alla inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 16 febbraio 2022 Il Componente estensore Il Preside