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Ordinanza — n. 12393/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible for generic grounds and factual re-evaluation requests.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12393/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to generic formulation and requests for factual re-evaluation. The appellant argued for reclassifying the crime as attempted theft and contesting the consummation based on police observation timing. The court rejected these claims, citing established jurisprudence that appellate courts cannot reassess factual evaluations or address generic arguments already decided by the lower court.

Regesto Legislator

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Art. 363-bis c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: Appeals must be specific and grounded in legal errors; generic complaints or requests to re-evaluate factual findings are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds factual re-evaluation attempted theft consummation criteria indagine per furto tentato furto furto aggravato

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 363-bis c.p.p.
Art. 364 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020
Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015
Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv.
Sez. 5, n. 48880 del 17/9/2018
Sez. U, n. 52117 del 17/7/2014
Sez. U, n. 52117 del 17/7/2014, Prevete, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TANASE ESPADIAN nato il 22/10/1994 avverso la sentenza del 13/10/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; a OSSERVA 1. Ritenuto che il primo motivo di ricorso proposto dal difensore di Espadian Tanase è inammissibile perchè genericamente formulato, senza confronto con le argomentazioni del provvedimento impugnato, nonché costruito anche secondo schemi di censura sottratti al sindacato di legittimità: si chiede la rqualificazione della condotta di reato in tentato furto con valutazioni in punto di fatto, il sindacato delle quali non è consentito in sede di legittimità (sul tema, la giurisprudenza è consolidata: cfr., tra tutte le più recenti, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601;

Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). Inoltre, la Corte d'Appello ha già valutato ampiamente, con argomentazioni puntuali in diritto (vedi pagg. 3, 4 della sentenza), l'obiezione relativa al fatto che la condotta dell'imputato, in concorso con altro complice, fosse stata osservata casualmente da un agente di polizia giudiziaria che è intervenuto subito dopo la sottrazione della borsa provento del furto. Al riguardo, deve condividersi la giurisprudenza consolidata secondo cui il criterio distintivo tra consumazione e tentativo risiede nella circostanza che l'imputato consegua, anche se per breve tempo, la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva (cfr., per tutte, Sez. 5, n. 48880 del 17/9/2018, S., Rv. 274016;

Sez. U, n. 52117 del 17/7/2014, Prevete, Rv. 261186, che ha ritenuto l'ipotesi tentata nel furto in supermercato osservato continuativamente dagli addetti alla vigilanza per conto della proprietà e monitorato in forma stringente, con appositi rilevatori della merce, sì da non consentire neppure per un momento il conseguimento di effettiva disponibilità della res da parte di chi agisce).

2. Considerato, inoltre, che il secondo motivo è generico e meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag. 4 e 5 della sentenza impugnata, sulla ritenuta configurabilità della recidiva, nonché l'esclusione delle circostanze attenuanti generiche). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 febbraio 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Matilde Brancaccio StM;F:al.p",, DEPOS/TATO IN CfiN LEFILA - ogg