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Ordinanza — n. 12389/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as generic; conviction upheld due to prior record and organized theft violence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12389/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Tiziano Halilovic inadmissible for being too generic. The appellant argued for reduced sentencing based on his confession and good behavior, but the court noted his alarming criminal record and the violent nature of the organized theft. The court ruled that the lower court's refusal to apply general mitigating circumstances was justified by the defendant's utilitarian admission of guilt and clear evidence of prior offenses.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 133 c.p.: The appeal is inadmissible if the grounds are too generic; the court of merit's assessment of general mitigating circumstances is binding unless contradictory, and a negative valuation of the confession is permissible if driven by utilitarian intent rather than true repentance.

Parole chiave

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generic appeal grounds general mitigating circumstances admission of guilt organized theft criminal record assessment imputazione di furto confessione contraffazione di merci

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 133 c.p.
art. 133 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettinelli
pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (cfr., per tutte, Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettinelli, Rv.
Sez. 2, n. 23093 del 15/7/2020, Marigliano
ancora Sez. 2, n. 23093 del 15/7/2020, Marigliano, Rv.
Sez. 1, n. 35703 del 5/4/2017, Lucaioli
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HALILOVIC TIZIANO nato a TORINO il 05/08/1991 avverso la sentenza del 03/03/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; • 1. Ritenuto che il motivo di ricorso proposto dal difensore di Tiziano Halilovic è inammissibile perchè del tutto genericamente proposto: si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche prevalenti, con conseguente riduzione della pena, nonostante la confessione dell'imputato e il generale comportamento meritevole.

Ed invece, a prescindere dal fatto che l'ammissione di colpevolezza non implica automatico riconoscimento del beneficio, nel caso di specie, la sentenza impugnata ha più volte messo in risalto, da un lato, l'allarmante certificato penale del ricorrente, dedito a furti come quello in contestazione e, d'altra parte, che la condotta posta in essere dall'imputato è particolarmente grave, trattandosi di furto organizzato da tre persone con violenza sulle cose (è stata spaccata la porta a vetri di ingresso del supermercato).

2. Considerato che costituisce orientamento consolidato di questa Corte regolatrice l'affermazione secondo cui, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (cfr., per tutte, Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettinelli, Rv. 271269: nella specie, la Corte ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato, cfr. ancora Sez. 2, n. 23093 del 15/7/2020, Marigliano, Rv. 279549).

3. Considerato, altresì, che è legittimo addirittura anche il diniego delle circostanze attenuanti generiche motivato con l'esplicita valorizzazione negativa dell'ammissione di colpevolezza, in quanto dettata da intenti utilitaristici e non da effettiva resipiscenza (cfr., tra le altre, Sez. 1, n. 35703 del 5/4/2017, Lucaioli, Rv. 271454), come apparso nel caso di specie, data la chiarezza della piattaforma probatoria (composta da videoriprese e testimonianze oculari). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 febbraio 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente