Italian Court dismisses appeal as generic and repetitive of already decided arguments regarding excessive sentencing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by JAROUN IMAD inadmissible for being generically formulated and merely reproducing arguments already thoroughly examined and rejected by the lower court. The appellant challenged a ten-month prison sentence under an abbreviated procedure, arguing excessive leniency, while the trial judge emphasized aggravating factors like aggressive criminal intent and alarming prior records. The court rejected the appeal because it failed to provide specific legal grounds distinct from those previously adjudicated, resulting in the dismissal and an order for the appellant to pay procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 133 c.p.: An appeal against sentencing is inadmissible if it is generically formulated and merely reproduces arguments already adequately examined and dismissed by the court of first instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JAROUN IMAD nato il 08/10/1990 avverso la sentenza del 20/02/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO;OSSERVA 1. Ritenuto che il motivo di ricorso proposto da Imad Jarmoun, tramite il difensore, relativamente all'eccessiva dosimetria della pena inflittagli, è inammissibile perchè genericamente formulato e meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, che ha sottolineato alcuni dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen.: la capacità a delinquere, desunta dall'indole aggressiva; i precedenti penali allarmanti.
2. Considerato che il ricorrente è stato condannato, all'esito di rito abbreviato, alla pena di dieci mesi di reclusione, partendo da una penai base che, per la stessa ammissione del ricorrente, si attesta ben al di sotto del massimo edittale. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 febbraio 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Matilde Brancaccio Stefrcf 7;T:0 íN CAt ELLERIA CA