Cassation appeal dismissed as inadmissible due to generic formulation and mere factual complaints not allowed in review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court misinterpreted surveillance footage and failed to reliably identify him as the thief, but these were dismissed as mere factual complaints. The court ruled that such arguments are not permissible in cassation review, which is limited to legal errors rather than re-evaluating factual findings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 363, c. 1, n. 5 c.p.p.; Art. 364, c. 1, n. 1 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if formulated generically or based on mere factual complaints, as the court cannot re-evaluate evidence or substitute its own assessment of facts for that of the trial court.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LO VULLO GIOVANNI nato a ASTI il 05/06/1963 avverso la sentenza del 26/02/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso proposto dal difensore di Giovanni Lo Vullo è inammissibile perchè genericamente formulato, anche secondo schemi di censura sottratti al sindacato di legittimità: si deduce travisamento della prova relativa alla responsabilità del ricorrente per il reato di furto aggravato di beni scolastici, ma in realtà i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto (sul tema, la giurisprudenza è consolidata: cfr., tra tutte le più recenti, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601;
Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482), mediante le quali si contesta, in modo apodittico, l'individuazione sicura ed affidabile dell'imputato come autore della condotta ricostruita dai giudici di merito tramite i fotogrammi del sistema di videosorveglianza ed il riconoscimento diretto del ricorrente da parte della polizia giudiziaria. Considerato, inoltre, che il motivo è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag. 2 e 3 della sentenza impugnata, sulla ritenuta individuazione dell'imputato come autore del furto e il motivo d'appello da lui formulato).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 febbraio 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Matilde Brancaccio Stea,in PJJa- ,SOL DE: 7:1-0 IN CAN, ELLERR • • » O 4 (