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Ordinanza — n. 12383/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for being generic and outside permitted grounds for appeal against plea bargaining verdicts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12383/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the ground cited was generic and fell outside the statutory limits for challenging plea bargaining verdicts. The appellant argued the lower court lacked motivation under Article 129 of the Code of Criminal Procedure, but the court noted that such issues are excluded from review when the defendant has waived appeal grounds. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: In plea bargaining appeals, the second-instance judge is not required to justify acquittal under Art. 129 c.p.p. or prove proof inadmissibility, as the appeal's devolutive effect limits review to non-waived grounds.

Parole chiave

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plea bargaining appeal generic appeal ground waiver of appeal devolutive effect inadmissible cassation motivi di cassazione difetto di motivazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 129 cod. proc. pen.
Ritenuto che il motivo di ricorso formulato dal ricorrente, Davide Tomè è del tutto generico e proposto per una censura - la mancata motivazione ex art. 129 cod.
Art. 599-bis cod. proc. pen.
103, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di pena concordata ex art. 599-bis cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art.129 cod.
Art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103
Infatti, costituisce orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità quello secondo cui, in tema di "patteggiamento in appello" come reintrodotto ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di pena concordata ex art.
art. 129 cod. proc. pen
Ritenuto che il motivo di ricorso formulato dal ricorrente, Davide Tomè è del tutto generico e proposto per una censura - la mancata motivazione ex art. 129 cod. proc. pen.
art. 599- bis cod. proc. pen
- che si pone fuori dal perimetro di quelle consentite dal legislatore al fine di ricorrere per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento in appello ai sensi dell'art. 599- bis cod. proc. pen..

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 52803 del 14/9/2018, Bouachra, Rv. 274522
Sez. 5, n. 15505 del 19/3/2018, Bresciani, Rv. 272853
Sez. 5, n. 15505 del 19/3/2018, Bresciani, Rv. 272853).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TOME' DAVIDE nato a TORINO il 14/09/1974 avverso la sentenza del 06/11/2020 della CORTE APPELLO di TORINO'dato avviso a e parti3 udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Ritenuto che il motivo di ricorso formulato dal ricorrente, Davide Tomè è del tutto generico e proposto per una censura - la mancata motivazione ex art. 129 cod. proc. pen. - che si pone fuori dal perimetro di quelle consentite dal legislatore al fine di ricorrere per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento in appello ai sensi dell'art. 599- bis cod. proc. pen..

Infatti, costituisce orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità quello secondo cui, in tema di "patteggiamento in appello" come reintrodotto ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di pena concordata ex art. 599-bis cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art.129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, in ragione dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 4, n. 52803 del 14/9/2018, Bouachra, Rv. 274522;

Sez. 5, n. 15505 del 19/3/2018, Bresciani, Rv. 272853). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 febbraio 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Matilde Brancaccio Steo P DEPOS!TATO IN CA., og