Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 12380/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on theft aggravating circumstance and irregular immigration status arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12380/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the appeals by Singh Gurvel and Geiba Mossad Omar inadmissible. The court rejected the claim that theft of anti-theft tagged goods lacks an aggravating circumstance, ruling that public exposure exists without remote control capability. Furthermore, the appeal regarding the defendants' irregular immigration status was dismissed for being too generic and lacking specific legal violations.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen.; The removal of anti-theft tagged goods from a commercial establishment constitutes aggravated theft by public exposure, as the device allows acoustic detection but not remote control, and the irregular status of non-EU citizens without fixed residence does not constitute a specific legal violation warranting appeal.

Parole chiave

Generato dall'IA
theft aggravating circumstance anti-theft device public exposure irregular immigration status generic appeal grounds Cassazione ordinanza spese processuali favoreggiamento

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen.
Ritenuto che i motivi di ricorso proposti dai ricorrenti con un unico atto di impugnazione, relativi, il primo, alla circostanza aggravante del delitto di furto prevista dall'art. 625, comma primo, n.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 17 del 21/11/2019, dep. 2020, Bevilacqua, Rv. 278383
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SINGH GURVEL nato il 15/12/1983 GEIBA MOSSAD OMAR nato il 01/01/1990 avverso la sentenza del 03/02/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Ritenuto che i motivi di ricorso proposti dai ricorrenti con un unico atto di impugnazione, relativi, il primo, alla circostanza aggravante del delitto di furto prevista dall'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen., che si ritiene inapplicabile in caso di merce protetta da dispositivo antitaccheggio, ed il secondo, per quel che è dato arguire, vista la sua genericità, riferito al trattamento sanzionatorio, sono inammissibili perchè genericamente formulati e meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito.

2. Considerato che, quanto alla configurabilità della citata aggravante, contestata nel primo motivo, costituisce orientamento consolidato ritenere che integri il reato di furto, aggravato dall'esposizione della cosa alla pubblica fede, la sottrazione, all'interno di un esercizio commerciale, di prodotti dotati di placca antitaccheggio, in quanto tale dispositivo, se non disperso prima del passaggio alle casse, consente la mera rilevazione acustica della merce occultata al varco, ma non assicura la possibilità di controllo a distanza che esclude l'esposizione della merce alla pubblica fede (cfr., per tutte, Sez. 5, n. 17 del 21/11/2019, dep. 2020, Bevilacqua, Rv. 278383).

3. Ritenuto che nel secondo motivo si evidenziano del tutto genericamente, senza meglio specificare neppure la violazione che si denuncia, le condizioni disagiate degli imputati, per il solo fatto di essere cittadini extracomunitari irregolari senza fissa dimora. Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 febbraio 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Matilde Brancaccio Stef olla DEP3ZrrATO IN CANCELL