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Ordinanza — n. 12379/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility as facts are mere complaints not suitable for review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12379/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because the contested ground relied solely on factual complaints rather than legal arguments. The appellant argued that the lower court's finding of liability for burglary lacked sufficient motivation, but the court noted this was merely a repetition of issues already properly addressed by the trial judge. Consequently, the appeal was rejected as it failed to meet the strict requirements for admissibility in the court of last resort.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: An appeal to the court of last resort is inadmissible if the grounds consist merely of factual complaints or are a reproduction of issues already adequately examined and dismissed by the lower court with correct legal reasoning.

Parole chiave

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inadmissibility appeal factual complaints court of last resort repetition of issues burden of proof difetto di motivazione abbandono del procedimento per truffa imputazione di furto

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 360, n. 6 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020
Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015
280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPINELLI ELVIRA natct a ANCONA il 11/06/1969 avverso la sentenza del 19/09/2016 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Ritenuto che il motivo di ricorso proposto dalla ricorrente, relativo alla contestazione dell'affermazione di responsabilità per il delitto di furto in abitazione, che sarebbe basata su una motivazione carente, è inammissibile perchè non consentito in sede di legittimità in quanto costituito da mere doglianze in punto di fatto (cfr., in tema, l'orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità e, tra le più recenti pronunce, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482).

2. Considerato inoltre che tale motivo è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 febbraio 2022. Il Consigliere estensore Il P