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Ordinanza — n. 12378/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses criminal appeals as generic and lacking specific connection to the appealed judgment's grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12378/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeals filed by Espinoza Mori and Abdelaziz inadmissible due to their generic formulation and lack of specific connection to the appealed judgment. The court found the arguments regarding witness testimony and insufficient evidence to be manifestly unfounded and unrelated to the specific reasons for the lower court's conviction. Consequently, the appeals were rejected, and the appellants were ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: Appeals must be specific and directly correlate with the grounds of the appealed decision; generic complaints or arguments lacking a concrete link to the judgment's reasoning are inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeals generic grounds lack of correlation manifestly unfounded criminal procedure Corte di Cassazione procedural costs mercede di mediazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ESPINOZA MORI KATTY ELENA nato il 30/06/1970 ABDELAZIZ WAEL nato il 01/07/1971 • avverso la sentenza del 02/12/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; o OSSERVA 1. Ritenuto che i motivi di ricorso degli imputati Katty Elena Espinoza Mori e Wael Abdelaziz sono entrambi genericamente formulati, relativi a ragioni di censura (1. errata valutazione della deposizione del teste Favale;

2. mancato superamento della soglia di affermazione della colpevolezza nei confronti di Abdelaziz, in relazione alla contestazione di concorso con la coimputata nel reato di esercizio abusivo dell'attività di mediatore creditizio e finanziario, tramite una società da loro creata, la Solidary Finanziaria s.r.I.) già adeguatamente vagliate e disattese dal giudice di merito con corretti e condivisibili argomenti giuridici, nonché inammissibili in quanto manifestamente infondati.

2. Considerato che, sotto il primo profilo, è noto che sia i motivi di ricorso per cassazione che quelli d'appello sono inammissibili non soltanto se risultino intrinsecamente indeterminati ma anche allorché difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato: Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823). Quanto alla manifesta infondatezza, la sentenza d'appello ha chiarito, con riferimento al primo motivo, le condizioni probatorie che hanno consentito di individuare i ricorrenti come autori del delitto contestato: numerose testimonianze e prove documentali sono state prese in considerazione dalla Corte d'Appello, dettagliatamente e specificamente, ivi compresa quella della teste Favale, che, secondo i ricorrenti, avrebbe riferito particolari strumentalizzati dalla sentenza impugnata per ritenere provata la responsabilità degli imputati, ma in relazione alla quale i motivi addotti sono privi di confronto con le ragioni della condanna e, in ogni caso, non deducono la decisività dell'evocata erronea valutazione di prova, in presenza di un quadro probatorio molto più ampio.

Quanto al secondo motivo di ricorso, deve darsi atto che esso è del tutto apodittico, limitandosi a sostenere l'insufficienza degli elementi d'accusa, senza confronto con le ragioni del provvedimento impugnato (vedi pag. 7 e il riferimento all'attivazione di una carta postpay intestata all'imputato, convivente di Espinoza). Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 16 febbraio 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Matilde Brancaccio S t ers71)",914 41._ DEPOSITATO