Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to mere factual complaints and lack of new legal arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Raffaele Scala inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant's arguments merely reproduced issues already thoroughly examined and rejected by the lower courts regarding recidivism and sentencing aggravations. Furthermore, the complaint concerning the exposure to public trust was dismissed because it constituted only factual grievances rather than a valid legal challenge.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 360, n. 4 c.p.p.: Appeals are inadmissible when they consist solely of mere factual complaints or do not present new legal grounds distinct from those already adjudicated by the court of first instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCALA RAFFAELE nato a NAPOLI il 03/09/1953 avverso la sentenza del 26/11/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO;OSSERVA 1. Ritenuto che i motivi di ricorso formulati dal ricorrente Raffaele Scala sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag. 5, sulla ritenuta inconfigurabilità della causa di esclusione della punibilità ex art. 131-bis cod.pen.; pag. 5, ancora, per la sussistenza della recidiva così come contestata; pag. 5, in fine, per la ritenuta sussistenza dell'aggravante ex art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen.).
In particolare, quanto al primo motivo, la sentenza impugnata ha segnalato che la non occasionalità della condotta, alla luce dei precedenti penali, impedisce di configurare la particolare tenuità del fatto; quanto al secondo motivo, le ragioni del ricorrente sono del tutto apodittiche, avendo entrambi i giudici di merito chiarito la valenza dei precedenti penali sul nuovo reato commesso, al fine di sostenere la maggior pericolosità del recidivo.
2. Considerato, altresì, che il terzo motivo di ricorso proposto dal ricorrente, relativo alla contestazione dell'aggravante dell'esposizione a pubblica fede e del trattamento sanzionatorio, è inammissibile anche perchè non consentito in sede di legittimità, in quanto costituito da mere doglianze in punto di fatto (cfr., in tema, l'orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità e, tra le più recenti pronunce, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). Inoltre, è pacifico orientamento che la vigilanza non costante sulla res sottratta - come nel caso di specie risulta esservi stata - non esclude la sussistenza dell'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede.
Le ragioni afferenti al trattamento sanzionatorio in generale sono generiche e, a tratti, anche confuse e non chiaramente intellegibili. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 febbraio 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Matilde Brancaccio Stefa(09 Pa (Jt DEP97:77..
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