Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 12376/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 12376/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12376/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MACCABIANI ALBERTO nato a GAVARDO il 30/11/1971 avverso la sentenza del 19/11/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA; Fatto e diritto Con sentenza del 19/11/2020 la Corte d'Appello di Brescia, in riforma della sentenza di primo grado, con cui Alberto Maccabiani era stato condannato a pena di giustizia per il reato di cui:

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 12376/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). Nel caso di specie, con motivazione immune da censure logiche, la sentenza impugnata ha ricordato come l'imputato fosse pluripregiudicato e destinatario di un provvedimento di sorveglianza speciale e che, anche alla luce delle circostanze del fatto, era evidente incremento della sua pericolosità, essendo stata, peraltro, la recidiva bilanciata dalla concessione della circostanze attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., e la pena determinata nel minimo edittale.

Parole chiave

Generato dall'IA
motivi di cassazione reiterazione di reati penali revisione della sentenza penale guida recidiva in stato di ebbrezza allegazioni di persecuzione contraddittorie impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MACCABIANI ALBERTO nato a GAVARDO il 30/11/1971 avverso la sentenza del 19/11/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA; Fatto e diritto Con sentenza del 19/11/2020 la Corte d'Appello di Brescia, in riforma della sentenza di primo grado, con cui Alberto Maccabiani era stato condannato a pena di giustizia per il reato di cui:

a) agli artt. 99, comma quarto, 624, 625 n. 2 e 7 cod. pen.; b)o di cui al'art. 76, comma 3, d. Igs. 159/2011, in Brescia il 15/09/2018, assolveva l'imputato dal reato sub b), perché il fatto non sussiste, rideterminando la pena. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, con il quale si lamentano violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla sussistenza della recidiva. Il ricorso è inammissibile per assenza di specificità, in quanto fondato su censure che, nella sostanza, ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame.

La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio indicato, conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), cod. proc. pen., all'inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 2306:34;

Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). Nel caso di specie, con motivazione immune da censure logiche, la sentenza impugnata ha ricordato come l'imputato fosse pluripregiudicato e destinatario di un provvedimento di sorveglianza speciale e che, anche alla luce delle circostanze del fatto, era evidente incremento della sua pericolosità, essendo stata, peraltro, la recidiva bilanciata dalla concessione della circostanze attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., e la pena determinata nel minimo edittale.

Alla inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 16 febbraio 2022 Il Componente estens