Italian Supreme Court dismisses appeal for lack of specific grounds under Article 581(1)(c) of the Code of Criminal Procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible due to a failure to meet specific procedural requirements. The appellant, Giacomo Iodice, challenged a conviction for theft but failed to specify the exact elements of the decision he contested. Consequently, the court ruled that the appeal lacked the necessary specificity mandated by Article 581(1)(c) of the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal to the Supreme Court is inadmissible if the appellant fails to specify the precise grounds of complaint and the factual or legal elements underlying the criticism, thereby preventing the reviewing judge from exercising its supervisory function.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IODICE GIACOMO nato a NAPOLI il 18/01/1980 avverso la sentenza del 21/01/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA; Fatto e diritto Con sentenza del 21/01/2020 la Corte d'Appello di Bologna confermava la sentenza di primo grado con cui Giacomo Iodice era stato condannato a pena di giustizia per il reato di cui agli artt. 110, 624, 625 n. 5 cod. pen., in Gatteo il 19/04/2013. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, con il quale si lamentano violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla sussistenza del fatto ed alla responsabilità dell'imputato.
Il ricorso è inammissibile. Tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, che ha dimostrato come lo Iodice fosse il proprietario del camion utilizzato dagli autori del furto, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Alla inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 16 febbraio 2022 Il Componente estensore Il P