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Ordinanza — n. 12374/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses late appeal as inadmissible due to lack of specificity and repetition of prior grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12374/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible for lack of specificity and tardiness. The appellant challenged a second-instance judgment that had previously rejected a late appeal on procedural grounds. The court ruled that the new arguments merely repeated those already dismissed by the lower court without contesting the procedural defect.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it lacks specificity by reiterating grounds already rejected by the court of appeal without addressing the procedural defect of tardiness.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specificity tardiness of appeal repetition of grounds cassation procedure termini di ricorso ricorso per cassazione revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod.
Art. 364 c.p.p.
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHERDIVARA MIHAIL nato il 22/01/1977 avverso la sentenza del 09/06/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA; Fatto e diritto Con sentenza del 09/06/2020 la Corte d'Appello di Bologna dichiarava inammissibile, in quanto tardivo, l'appello avverso la sentenza di primo grado, con cui Mihail Cherdivara era stato condannato a pena di giustizia per il reato di cui agli artt. 81, comma secondo, 110, 624, 625 n. 2 cod. pen., in Reggio Emilia tra il 16 ed il 17/01/2013.

Nell'interesse dell'imputata è stato proposto ricorso per cassazione, con il quale si lamentano violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla sussistenza del fatto ed alla responsabilità dell'imputato. Il ricorso è inammissibile per assenza di specificità, in quanto fondato su censure che, nella sostanza, ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, senza neanche contestare la ragione di inammissibilità del gravame, tardivamente proposto. Alla inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 16 febbraio 2022 Il Componente estensore Il Preside