Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds and lack of specific factual correlation with the appealed judgment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Abdul Fall inadmissible, citing generic grounds and a lack of specific correlation with the appealed judgment. The appellant argued for the illogicality of the conviction for false declaration of identity and the denial of generic mitigating circumstances, but the appellate court had already addressed these points with sound legal reasoning. The Court ruled that the appeal was manifestly unfounded because it failed to specify which mitigating circumstances were denied or provide concrete reasons for their exclusion, violating established procedural requirements.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 495 cod. pen.; Art. 133 cod. pen.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds are generic and lack a necessary correlation with the reasons underlying the contested decision, or if they are manifestly unfounded without specific factual or legal substantiation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FALL ABDUL nato il 29/01/1984 avverso la sentenza del 04/11/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Ritenuto che i motivi di ricorso proposti dall'imputato Abdul Fall sono entrambi genericamente formulati, relativi a ragioni di censura (1. manifesta illogicità della motivazione relativa all'affermazione di colpevolezza dell'imputato per il reato di cui all'art. 495 cod. pen.;
2. mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e mancata concessione dei "doppi benefici di legge") già adeguatamente vagliate e disattese dal giudice di merito con corretti e condivisibili argomenti giuridici, nonché inammissibili in quanto manifestamente infondati.
2. Considerato che, sotto il primo profilo, è noto che sia i motivi di ricorso per cassazione che quelli d'appello sono inammissibili non soltanto se risultino intrinsecamente indeterminati ma anche allorché difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato: Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823). Quanto alla manifesta infondatezza, la sentenza d'appello ha chiarito, con riferimento al primo motivo, le condizioni probatorie che hanno consentito di ritenere configurabile il reato di falsità in dichiarazione sulla propria identità da parte del ricorrente, il quale ha riferito falsamente la propria data di nascita in più circostanze ad agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria.
Costituisce consolidato orientamento interpretativo ritenere che integra il reato di falsa attestazione o dichiarazione ad un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri (art. 495 cod. pen.) la condotta di colui che rende molteplici dichiarazioni, tutte fra loro diverse, in merito alle proprie generalità; né rileva, a tal fine, il fatto che non sia stato possibile accertare le vere generalità del soggetto e che questi, in una sola delle molteplici occasioni, possa, eventualmente, avere detto il vero (cfr., tra le molte, Sez. 5, n. 57755 del 23/11/2017, Naye, Rv. 271990).
Avuto riguardo al secondo motivo di ricorso, deve darsi atto che esso è del tutto apodittico, limitandosi a sostenere l'insufficienza motivazionale per escludere le circostanze attenuanti generiche ed evocando, del tutto genericamente, i "doppi benefici di legge" senza neppure indicare quali, né tantomeno specificare le ragioni di meritevolezza di essi (verosimilmente, la sospensione condizionale e la non menzione).
3. Considerato ancora che costituisce orientamento consolidato di questa Corte regolatrice l'affermazione secondo cui, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (cfr., per tutte, Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettinelli, Rv. 271269: nella specie, la Corte ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato, richiamati anche nel caso di specie; cfr. ancora Sez. 2, n. 23093 del 15/7/2020, Marigliano, Rv. 279549).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ii ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 febbraio 2022. Il Consigliere estensore Il Rrti Matild Brancaccio DEPOSíTATO IN