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Ordinanza — n. 12368/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals as inadmissible due to generic contestation of recidiva without specific merit arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12368/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeals by Ahmetovic Djula and Patrizia Ahmetovic inadmissible. The sole ground raised was a generic challenge to the finding of recidiva regarding aggravated theft, which the lower court had already thoroughly motivated. The court rejected this because the defense merely cited jurisprudence and requested a new merit review without demonstrating illogical reasoning in the original judgment.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: Appeals must be specific and grounded in the facts; generic challenges to the finding of recidiva without pointing to specific logical flaws or new evidence are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds recidiva contestation specificity requirement merit review request recidiva nell'infrazione pentito aggravamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: AHMETOVIC DJULA nato il 10/05/1947 AHMETOVIC PATRIZIA nato a PRATO il 10/03/1974 avverso la sentenza del 15/12/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso proposto dal difensore di Djulia Ahmetovic e Patrizia Ahmetovic è inammissibile perchè genericamente proposto e dedicato a contestare la recidiva ritenuta sussistente, avuto riguardo al reato di concorso in furto aggravato, nei confronti delle ricorrenti, con adeguata motivazione dalla Corte d'Appello (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata, in cui si dà atto delle plurime condanne riportate nel corso degli anni dalle imputate: decine di furti, rapine e ricettazioni, tra l'altro, ma anche lesioni ed evasione; si dà atto, altresì, dei carichi pendenti e della personalità dedita in modo continuativo a delinquere).

Il difensore si limita a citare la giurisprudenza in materia di recidiva e chiede, in ultima analisi, una diversa valutazione di merito al Collegio, in mancanza di illogicità motivazionali del provvedimento impugnato: per questo, il motivo proposto è altresì inammissibile. Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 16 febbraio 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Matilde Brancaccio Stef7 DEPOSITATO