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Ordinanza — n. 12364/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 12364/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12364/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SALJIHI HAZIR nato a FIRENZE il 15/02/1991 avverso la sentenza del 13/11/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Ritenuto che il motivo di ricorso proposto dal difensore di Azir Saljihi è inammissibile perchè aspecifico, relativo a ragioni di censura già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici condivisibili dal giudice di merito, nonché manifestamente infondato.

Regesto Legislator

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art. 54 cod. pen, art. 2 Cost; Ordinanza — n. 12364/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che, sotto il primo profilo, è noto che sia i motivi di ricorso per cassazione che quelli d'appello sono inammissibili non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì allorché difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823): nel caso di specie, la sentenza ha chiaramente enunciato le ragioni di diritto e di fatto che hanno imposto di escludere la sussistenza dell'esimente prevista dall'art. 54 cod. pen. in caso di occupazione abusiva di un alloggio di edilizia popolare.

Parole chiave

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parzialità dell'esperto motivazione inadeguata delle censure costituzionali mancata prova di parzialità allegazioni insufficientemente motivate verosimiglianza dei motivi d'asilo motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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art. 54 cod. pen
268823): nel caso di specie, la sentenza ha chiaramente enunciato le ragioni di diritto e di fatto che hanno imposto di escludere la sussistenza dell'esimente prevista dall'art. 54 cod. pen.
art. 2 Cost
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SALJIHI HAZIR nato a FIRENZE il 15/02/1991 avverso la sentenza del 13/11/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Ritenuto che il motivo di ricorso proposto dal difensore di Azir Saljihi è inammissibile perchè aspecifico, relativo a ragioni di censura già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici condivisibili dal giudice di merito, nonché manifestamente infondato.

2. Considerato che, sotto il primo profilo, è noto che sia i motivi di ricorso per cassazione che quelli d'appello sono inammissibili non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì allorché difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823): nel caso di specie, la sentenza ha chiaramente enunciato le ragioni di diritto e di fatto che hanno imposto di escludere la sussistenza dell'esimente prevista dall'art. 54 cod. pen. in caso di occupazione abusiva di un alloggio di edilizia popolare.

Invece, quanto al secondo aspetto di inammissibilità, deve rammentarsi che l'abusiva occupazione di un bene immobile è scriminata dallo stato di necessità conseguente al pericolo di danno grave alla persona, che ben può consistere anche nella compromissione del diritto di abitazione ovvero di altri diritti fondamentali della persona riconosciuti e garantiti dall'art. 2 Cost. (così come argomentato dal ricorrente in riferimento alle pronunce della Corte costituzionale), sempre che ricorrano, per tutto il tempo dell'illecita occupazione, gli altri elementi costitutivi della scriminante, quali l'assoluta necessità della condotta e l'inevitabilità de/pericolo; ne consegue che la stessa può essere invocata solo in relazione ad un pericolo attuale e transitorio e non per sopperire alla necessità di reperire un alloggio al fine di risolvere in via definitiva la propria esigenza abitativa (cfr., ex multis, Sez. 2, n. 10694 del 30/10/2019, dep. 2020, Tortorici, Rv. 278520).

Nel caso del ricorrente, è risultato determinante che non sia stata riscontrata né l'assoluta necessità della condotta né l'inevitabilità del pericolo, ma semplicemente un disagio abitativo, determinato dalla coabitazione, in un appartamento limitrofo, del nucleo familiare del ricorrente con quello di altra persona; inoltre, risulta che l'imputato abbia disponibilità economica derivante dall'attività lavorativa continuativa svolta, retribuita con la somma di mille euro al mese. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr. sul punto Corte Cost. n.186 del 2000, ravvisandosi profili di colpa della ricorrente nella proposizione dell'impugnazione).

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 febbraio 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Matilde Br