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Ordinanza — n. 12362/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 12362/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12362/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PUGLISI VENERA nato a ACIREALE il 30/06/1946 avverso la sentenza del 15/09/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Ritenuto che i motivi di ricorso proposti dal difensore di Venera Puglisi sono inammissibili perchè, il primo, meramente riproduttivo di profili di censura e volto a contestare l'affermazione di responsabilità per il delitto di furto aggravato di fornitura idrica realizzato tramite allaccio diretto alla rete e distacco del contatore, al fine di evitare la misurazione da parte dell'ente erogatore, è stato già adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (vedi le pagine 2 e 2, in particolare, della sentenza impugnata); il secondo, inedito rispetto alle ragioni d'appello e non proposto soltanto in relazione alla ragione giuridica dell'esclusione della sussistenza dell'aggravante della violenza sulle cose, poiché presuppone un sindacato di merito sugli elementi di prova da parte della Cassazione, sottratto, invece, al giudice di legittimità.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 12362/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che i motivi di ricorso proposti dal difensore di Venera Puglisi sono inammissibili perchè, il primo, meramente riproduttivo di profili di censura e volto a contestare l'affermazione di responsabilità per il delitto di furto aggravato di fornitura idrica realizzato tramite allaccio diretto alla rete e distacco del contatore, al fine di evitare la misurazione da parte dell'ente erogatore, è stato già adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (vedi le pagine 2 e 2, in particolare, della sentenza impugnata); il secondo, inedito rispetto alle ragioni d'appello e non proposto soltanto in relazione alla ragione giuridica dell'esclusione della sussistenza dell'aggravante della violenza sulle cose, poiché presuppone un sindacato di merito sugli elementi di prova da parte della Cassazione, sottratto, invece, al giudice di legittimità.

Parole chiave

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restrizioni accessorie violenza carnale qualificata altri reati reati violenti censura formulata in modo carente infrazione molto grave
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PUGLISI VENERA nato a ACIREALE il 30/06/1946 avverso la sentenza del 15/09/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Ritenuto che i motivi di ricorso proposti dal difensore di Venera Puglisi sono inammissibili perchè, il primo, meramente riproduttivo di profili di censura e volto a contestare l'affermazione di responsabilità per il delitto di furto aggravato di fornitura idrica realizzato tramite allaccio diretto alla rete e distacco del contatore, al fine di evitare la misurazione da parte dell'ente erogatore, è stato già adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (vedi le pagine 2 e 2, in particolare, della sentenza impugnata); il secondo, inedito rispetto alle ragioni d'appello e non proposto soltanto in relazione alla ragione giuridica dell'esclusione della sussistenza dell'aggravante della violenza sulle cose, poiché presuppone un sindacato di merito sugli elementi di prova da parte della Cassazione, sottratto, invece, al giudice di legittimità.

Infatti, è noto che i motivi in fatto si collocano al di fuori dell'orizzonte decisorio di questa Corte regolatrice (cfr., tra le più recenti, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482);

2. Considerato ancora che entrambi i motivi sono anche manifestamente infondati, in considerazione della completa struttura motivazionale del provvedimento impugnato. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr. sul punto Corte Cost. n.186 del 2000, ravvisandosi profili di colpa della ricorrente nella proposizione dell'impugnazione). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 febbraio 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Matilde Brancaccio sttio DEPOSITATO IN CA