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Ordinanza — n. 12361/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for being specific and lacking correlation with the appealed judgment's grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12361/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grounds were specific yet lacked necessary correlation with the appealed judgment's reasoning. The appellant argued for the exclusion of an aggravating circumstance regarding a stolen vehicle equipped with a satellite anti-theft system, claiming the theft was only attempted due to the immediate recovery of the car. The court rejected this, citing established precedent that such systems facilitate recovery rather than preventing the consummation of theft or the aggravating circumstance of exposure to public trust.

Regesto Legislator

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Art. 625, comma primo, n. 7 cod. pen.; The appeal is inadmissible when grounds are specific but lack correlation with the appealed decision, and theft is consummated even if the vehicle is equipped with a satellite anti-theft system that only aids recovery.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of correlation specific grounds satellite anti-theft consummated theft aggravating circumstance public trust exposure furto di lieve entità

Disposizioni normative citate

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Art. 625, comma primo, n. 7 cod. pen.
Egualmente, sussiste l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016
Sez. 5, n. 42774 del 21/9/2016
Sez. 2, n. 39711 del 12/6/2018
268471; in tema di rapina, Sez. 2, n. 39711 del 12/6/2018, Casini, Rv.
Sez. 5, n. 10584 del 30/1/2014
Corte Cost. n.186 del 2000
sul punto Corte Cost. n.186 del 2000, ravvisandosi profili di colpa della ricorrente nella proposizione dell'impugnazione).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SICURELLA LUIGI nato a CATANIA il 19/02/1996 avverso la sentenza del 20/10/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Ritenuto che il motivo di ricorso proposto dal difensore di Luigi Sicurella è inammissibile perchè aspecifico ed in fatto, oltre che relativo a ragioni di censura già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici condivisibili dal giudice di merito: ed è noto che sia i motivi di ricorso per cassazione che quelli d'appello sono inammissibili non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì allorché difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823). In ultima analisi, il ricorso - volto a chiedere l'esclusione dell'aggravante dell'esposizione a pubblica fede dell'auto oggetto del furto, in quanto munita di antifurto satellitare, e, per questa stessa ragione, a sostenere anche la configurabilità dell'ipotesi solo tentata del reato, visto l'immediato recupero dell'autovettura dopo il furto - è manifestamente infondato. Invero, per giurisprudenza costante di questa Corte regolatrice, il delitto di furto deve considerarsi consumato anche quando oggetto della sottrazione sia un'autovettura munita di sistema di antifurto satellitare, in quanto tale strumento non impedisce la sottrazione ed il contestuale illecito impossessamento del veicolo, ma ha la diversa funzione di agevolarne il recupero (cfr., tra le molte, Sez. 5, n. 42774 del 21/9/2016, Latri, Rv. 268471; in tema di rapina, Sez. 2, n. 39711 del 12/6/2018, Casini, Rv. 273817).

Egualmente, sussiste l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7 cod. pen. - sub specie di esposizione della cosa per necessità o per destinazione alla pubblica fede - nel caso in cui il soggetto attivo si impossessi di un'autovettura dotata di antifurto satellitare, il quale, pur attuando la costante percepibilità della localizzazione del veicolo, non ne impedisce la sottrazione ed il conseguente impossessamento, consentendo solo di porre rimedio all'azione delittuosa con il successivo recupero del bene (Sez. 5, n. 10584 del 30/1/2014, Catarinozzi, Rv. 260204).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr. sul punto Corte Cost. n.186 del 2000, ravvisandosi profili di colpa della ricorrente nella proposizione dell'impugnazione). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 febbraio 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Matilde Brancaccio