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Ordinanza — n. 12360/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against sentencing for theft, citing lack of specific legal grounds and factual review limits.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12360/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeals filed by Giovanna Fiaschè and Veronica Crescimone inadmissible and rejected their arguments regarding mitigating circumstances and sentencing. The court ruled that the first appeal was too generic for failing to detail the procedural violation, while the second was unfounded because the lower court correctly identified the defendants' criminal history and the grave nature of exploiting elderly victims' trust. Furthermore, the court affirmed that general mitigating factors are a matter of factual judgment by the trial judge, which is unchallengeable on appeal unless manifestly illogical, and that a confession made for utilitarian purposes does not constitute genuine repentance.

Regesto Legislator

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Art. 609 cod. proc. pen.; Art. 133 cod. pen.: Appeals must be specific and substantiated; general allegations of procedural violations or requests for re-evaluation of sentencing without demonstrating macroscopic illogic are inadmissible, as the trial judge's assessment of general mitigating circumstances and the value of a confession remain unchallengeable factual judgments.

Parole chiave

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inadmissible appeal general mitigating circumstances confession utilitarian intent sentencing discretion theft against elderly factual judgment review procedural specificity attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 609 cod. proc. pen.
Art. 133 cod. pen.
art. 611 cod. proc. pen
art. 133 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettinelli
pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (cfr., per tutte, Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettinelli, Rv.
Sez. 2, n. 23093 del 15/7/2020, Marigliano
ancora Sez. 2, n. 23093 del 15/7/2020, Marigliano, Rv.
Sez. 1, n. 35703 del 5/4/2017, Lucaioli
Ritenuto, infine, che la confessione può essere esplicitamente valorizzata in chiav negativa qualora sia dettata da intenti utilitaristici e non da effettiva resipiscenza (cfr., tra le altre, Sez. 1, n. 35703 del 5/4/2017, Lucaioli, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: FIASCHE GIOVANNA nato a AVOLA il 23/06/1976 CRESCIMONE VERONICA nato a SIRACUSA il 26/08/1989 avverso la sentenza del 09/09/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Ritenuto che il primo motivo di ricorso proposto dal difensore di Veronica Crescimone è inammissibile perchè del tutto genericamente proposto: si deduce violazione di legge processuale in relazione al mancato esame di un'istanza di rinvio avanzata dinanzi al Tribunale di Catania in primo grado, per concomitante impegno professionale, senza null'altro aggiungere per dettagliare il contenuto della censura; 1.2.

Ritenuto, altresì, che il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato poiché incentrato sulla necessità di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in ragione della confessione dell'imputata. Ed Invece, a prescindere dal fatto che l'ammissione di colpevolezza non implica automatico riconoscimento del beneficio, nel caso di specie, la sentenza impugnata ha più volte messo in risalto, da un lato, gli allarmanti certificati penali di entrambe le ricorrenti e, d'altra parte, che la condotta posta in essere dalle imputate è particolarmente grave, trattandosi di furto in abitazione commesso approfittando della buona fede di due persone anziane, così implicitamente anche rafforzando le ragioni del diniego delle circostanze attenuanti generiche.

2. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso proposto dal difensore di Giovanna Fiaschè è riferito alla dosimetria sanzionatoria ed al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, in relazione ai quali valgono le ragioni di inammissibilità già esposte al punto 1.2., da ribadirsi anche in relazione alla memoria depositata dal difensore dell'imputata ex art. 611 cod. proc. pen., con le quali ha rappresentato il percorso di recupero della ricorrente, ammessa all'affidamento in prova per la residua pena ed a lavoro, senza che tali condizioni (risalenti al 10.9.2021, data dell'udienza dinanzi al Tribunale di Sorveglianza) possano essere determinanti sulla valutazione ex ante del trattamento sanzionatorio già deciso.

3. Considerato ancora, relativamente ad entrambi i ricorsi, che costituisce orientamento consolidato di questa Corte regolatrice l'affermazione secondo cui, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (cfr., per tutte, Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettinelli, Rv. 271269: nella specie, la Corte ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato, cfr. ancora Sez. 2, n. 23093 del 15/7/2020, Marigliano, Rv. 279549).

Altresì, quanto al trattamento sanzionatorio in generale, la sua determinazione è insindacabile in sede di legittimità in assenza di ragioni di macroscopica e manifesta illogicità e nel caso di specie la motivazione è amplissima e dettagliata, riferita alla seriale commissione di reati di furto, con progressione di pericolosità e metodologia analoga di approfittamento delle condizioni di debolezza delle anziane persone offese, delle quali erano solite carpire la fiducia. Ritenuto, infine, che la confessione può essere esplicitamente valorizzata in chiav negativa qualora sia dettata da intenti utilitaristici e non da effettiva resipiscenza (cfr., tra le altre, Sez. 1, n. 35703 del 5/4/2017, Lucaioli, Rv. 271454), come apparso nel caso di specie, data la chiarezza della piattaforma probatoria e l'inutilità delle ammissioni rispetto ad essa.

Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna Ne ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 febbraio 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Matilde Brancaccio Stefgrio ,pakta--7 DEPOSITAT