Ordinanza — n. 12358/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: RUSSO IVAN nato a CATANIA il 01/03/1985 CRISAFULLI MARIO GABRIELE nato a CATANIA il 25/11/1991 avverso la sentenza del 06/11/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso formulato dai ricorrenti è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 4 e 5 della sentenza impugnata, circa la prova del dolo del reato di furto tentato di cartelloni pubblicitari in metallo).
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 12358/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che l'unico motivo di ricorso formulato dai ricorrenti è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 4 e 5 della sentenza impugnata, circa la prova del dolo del reato di furto tentato di cartelloni pubblicitari in metallo).
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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: RUSSO IVAN nato a CATANIA il 01/03/1985 CRISAFULLI MARIO GABRIELE nato a CATANIA il 25/11/1991 avverso la sentenza del 06/11/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso formulato dai ricorrenti è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 4 e 5 della sentenza impugnata, circa la prova del dolo del reato di furto tentato di cartelloni pubblicitari in metallo).
2. Considerato, altresì, che il suddetto motivo, volto a denunciare la mancanza di prova dell'elemento psicologico del reato, sul presupposto che i ricorrenti avevano ritenuto di appropriarsi di cose abbandonate, essendo venditori di scarti ferrosi, è anche inammissibile perchè formulato secondo schemi di censura non consentiti in sede di legittimità, in quanto si risolvono in mere doglianze in punto di fatto (cfr., in tema, l'orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità e, tra le più recenti pronunce, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601;
Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482) Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 febbraio 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Matilde Brancaccio Stefpr DEF-CYSITA,TO IN C