Italian court dismisses appeal against dismissal order due to statute of limitations and lack of interest.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible because the underlying crime had expired under the ordinary statute of limitations. Although the victim argued that failure to notify them of the dismissal violated their right to contradiction, the court ruled that no nullity could be raised in a cassation appeal when the cause of action was extinguished. Consequently, the appeal was rejected for lack of interest.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 127, comma quinto, cod. proc. pen.; Art. 162, cod. proc. pen.: When a cause of action is extinguished by statute of limitations, nullity or motivation defects cannot be raised in cassation, rendering the appeal inadmissible for lack of interest.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ILARDO SAMUELE nato a CALTANISSETTA il 19/08/1984 parte offesa nel procedimento c/ SCIARRINO COSIMO nato a CALTANISSETTA il 18/04/1983 avverso il decreto del 03/09/2015 del GIUDICE DI PACE di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Ritenuto che il reclamo è stato proposto nei termini (il 16.7.2020), perché il difensore del ricorrente ha avuto notizia e preso visione del fascicolo contenente il decreto di archiviazione impugnato soltanto in data 9.7.2020 e che esso è fondato perché l'omesso avviso della richiesta di archiviazione alla persona offesa che ne abbia fatto richiesta determina la violazione del contraddittorio e la conseguente nullità ex art. 127, comma quinto, cod. proc. pen. del decreto di archiviazione (cfr. tra le tante, Sez. 3, n. 38745 del 19/05/2016, Rv. 267579);
2. Considerato, altresì, che il decreto in esame deve essere impugnato con ricorso per cassazione (in relazione alla data di emissione del decreto di archiviazione, antecedente all'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, che ha diversamente disciplinato il reclamo avverso il provvedimento di archiviazione: cfr. Sez. 4, n. 49395 del 23/10/2018, B., Rv. 274041 e Sez. 2, n. 50213 del 25/10/2018, Ceratti, Rv. 275514), nel termine di impugnazione ordinario di quindici giorni, che decorre dal momento in cui la persona offesa ha avuto notizia del provvedimento (tra le tante, Sez. 3, n. 38745 del 19/05/2016, Rv. 267579);
3. Rilevato, altresì, che, in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità nullità o vizi di motivazione del provvedimento impugnato, in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva (Sez. U, n. 35490 del 28 maggio 2009, Tettamanti, Rv. 244274 e 244275, nonché Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818 in motivazione) e che, nel caso di specie, è decorso il termine di prescrizione relativo ai reati in contestazione. Pertanto, il reclamo è inammissibile per difetto di interesse essendo il reato prescritto nel termine ordinario sei anni P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese e cassa ammende. Così deciso il 16 febbraio 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente StefapPa-1-1a- 1)1 DEPC17;TATO IN CAN '71.1:7RIA