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Ordinanza — n. 12354/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to generic grounds lacking specific legal argumentation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12354/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Amin Mouisse inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant's arguments regarding sentencing and the duty to motivate were deemed too generic and failed to specifically address the lower court's reasoning. Consequently, the court rejected the appeal because the grounds merely reproduced previously dismissed points without new legal substance.

Regesto Legislator

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Art. 133 cod. pen.; Appeals must be specific and grounded in law, not generic; generic grounds are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds duty to motivate sentencing guidelines Court of Cassazione modalità di calcolo dell'ammenda attenuazione della pena pena pecuniaria sospesa

Disposizioni normative citate

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Art. 133 cod. pen.
Ritenuto che entrambi i motivi di ricorso proposti dal difensore di Amin Mouisse - riferiti al trattamento sanzionatorio, sotto il profilo dell'obbligo di motivazione e del rispetto degli indicatori normativi di cui all'art. 133 cod.
art. 133 cod. pen
Ritenuto che entrambi i motivi di ricorso proposti dal difensore di Amin Mouisse - riferiti al trattamento sanzionatorio, sotto il profilo dell'obbligo di motivazione e del rispetto degli indicatori normativi di cui all'art. 133 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOUISSE AMIN nato a SARNICO il 19/10/1993 avverso la sentenza del 21/11/2019 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Ritenuto che entrambi i motivi di ricorso proposti dal difensore di Amin Mouisse - riferiti al trattamento sanzionatorio, sotto il profilo dell'obbligo di motivazione e del rispetto degli indicatori normativi di cui all'art. 133 cod. pen. - sono inammissibili perchè genericamente formulati, senza confronto con le argomentazioni del provvedimento impugnato, nonché con richiamo aspecifico all'obbligo di motivazione ed alla necessità di determinare la pena inflitta in funzione della rieducazione del condannato.

2. Considerato, inoltre, che i suddetti motivi sono meramente riproduttivi, fatta salva l'estrema genericità, di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pagg. 27, 28 e 30 della sentenza impugnata, sui motivi d'appello e sulla ritenuta esclusione delle circostanze attenuanti generiche e sulla dosimetria sanzionatoria). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 febbraio 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Matilde Brancaccio Ste4no Pa 3 DEP051TAT0 IN C ELLERI