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Ordinanza — n. 12351/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses bankruptcy administrator appeal for lack of specific grounds and procedural defects.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12351/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals by two bankruptcy administrators inadmissible due to a lack of specific grounds and procedural defects. The appellants challenged their conviction for irregular accounting records, arguing for non-punishability and mitigating circumstances, but the lower court had already addressed these points. The Supreme Court rejected the claims because the arguments merely repeated previous rejected reasons without new specific citations, violating procedural requirements.

Regesto Legislator

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Art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: Appeals are inadmissible if they lack specific grounds by merely repeating arguments already rejected by the lower court without new specific citations.

Parole chiave

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lack of specificity bankruptcy administrator irregular accounting procedural inadmissibility repetition of arguments Cassazione ordinanza spese processuali omissione della contabilità

Disposizioni normative citate

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Art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla inammissibilità dei ricorsi consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00.
Art. 131 bis cod. pen.
Nell'interesse degli imputati sono stati proposti ricorsi per cassazione, con i quali si lamentano violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla sussistenza del fatto ed alla responsabilità degli imputati, oltre che alla mancata valutazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod.
Art. 217 comma 2 legge fallimentare
art. 131 bis cod. pen
Nell'interesse degli imputati sono stati proposti ricorsi per cassazione, con i quali si lamentano violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla sussistenza del fatto ed alla responsabilità degli imputati, oltre che alla mancata valutazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod.
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità dei ricorsi consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone
pen., all'inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv.
Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta
216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv.
Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano
Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv.
Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca
236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv.
Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008
Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone
Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane
Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CODELUPPI ERMANNO nato a BRESCIA il 02/01/1976 DEIANA ANTONELLO nato a BRESCIA il 23/11/1978 avverso la sentenza del 16/09/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA; Fatto e dirftto Con sentenza del 16/09/2020 la Corte d'Appello di Brescia confermava la sentenza di primo grado, con cui Ermanno Codeluppi ed Antonello Deiana erano stati condannati a pena di giustizia per il reato di cui all'art. 217, comma 2, legge fallimentare, in Brescia il 15/05/2013.

Nell'interesse degli imputati sono stati proposti ricorsi per cassazione, con i quali si lamentano violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla sussistenza del fatto ed alla responsabilità degli imputati, oltre che alla mancata valutazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., al trattamento sanzionatorio ed al mancato riconoscimento del beneficio della non menzione. Nell'interesse del Codeluppi risulta trasmessa a mezzo pec memoria difensiva. I ricorsi sono inammissibili per assenza di specificità, in quanto fondato su censure che, nella sostanza, ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame.

La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio indicato, conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), cod. proc. pen., all'inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634;

Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). Nel caso di specie, con motivazione immune da censure logiche, la sentenza impugnata ha ricordato come il Codeluppi avesse rivestito il ruolo di amministratore unico dalla costituzione della società sino al 03/09/2012, mentre il Deiana avesse rivestito il medesimo ruolo dal 25/10/2012 sino alla dichiarazione di fallimento e che, pertanto, essendo indubbio che le annotazioni riportate sul libro giornale dal 01/01/2012 al 31/03/2012 non fossero state correttamente eseguite, il Codeluppi era chiamato a rispondere in riferimento a tale periodo, mentre il Deianna era responsabile della irregolare tenuta delle scritture nel periodo in cui aveva svolto tale incarico, ossia dall'ottobre 2012, essendo stata tenuta in maniera incompleta la contabilità nell'anno 2012.

Inoltre, la Corte territoriale ha ricordato come nel reato di bancarotta semplice la mancata o irregolare delle scritture contabili non debba protrarsi per l'intero triennio precedente alla dichiarazione di fallimento, sussistendo il reato anche se tale condotta venga tenuta per un arco temporale inferiore, a prescindere dalla ricostruzione del patrimonio effettuata dal curatore, essendosi comunque verificata una lesione della tutela dei creditori; quanto all'elemento soggettivo, non vi è dubbio che il reato sia punibile a titolo di colpa, intesa come violazione del dovere di diligenza cui l'amministratore è comunque tenuto.

Quanto alla sussistenza della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., la sentenza impugnata ha ricordato che il danno doveva valutarsi in relazione alla mancata possibilità di ricostruire totalmente o parzialmente la situazione contabile, di esercitare azioni revocatorie, nonché alla diminuzione che l'omessa tenuta dei libri contabili aveva determinato nella quota di attivo oggetto di riparto tra i creditori, come verificatosi nel caso in esame, elementi tutti convergenti nella esclusione della invocata causa di non punibilità.

La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, basata sull'assenza di elementi positivamente valutabili per il Codeluppi e, per il Deiana, anche sulla presenza di precedenti penali e, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163;

Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). Quanto al mancato riconoscimento al Codeluppi del beneficio della non menzione, la sentenza ha valorizzato non solo la mancanza delle annotazioni contabili nel periodo ascrivibile al ricorrente, ma anche la loro erroneità nel senso della intenzionale ipervalutazione di alcune scritture, elemento da considerare a sfavore della concessione dell'invocato beneficio. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 16 fe