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Ordinanza — n. 12349/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 12349/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12349/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROSSINI ANDREA nato a CALCINATE il 18/03/1991 avverso la sentenza del 21/01/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA; Fatto e diritto Con sentenza del 21/01/2020 la Corte d'Appello di Brescia confermava la sentenza di primo grado, con cui Andrea Rossini era stato condannato a pena di giustizia per il reato di cui agli artt. 110, 624, 625 n. 2 cod. pen., in Cazzago San Martino il 19/10/2013. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, con il quale si lamentano violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla valutazione delle prove ed alla inutilizzabilità delle dichiarazioni del Verzeletti.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 12349/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Alla inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00.i.

Parole chiave

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altri reati imputazione di furto reato di pirateria della strada delitto risarcimento per atto illecito azione civile

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00.i.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROSSINI ANDREA nato a CALCINATE il 18/03/1991 avverso la sentenza del 21/01/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA; Fatto e diritto Con sentenza del 21/01/2020 la Corte d'Appello di Brescia confermava la sentenza di primo grado, con cui Andrea Rossini era stato condannato a pena di giustizia per il reato di cui agli artt. 110, 624, 625 n. 2 cod. pen., in Cazzago San Martino il 19/10/2013. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, con il quale si lamentano violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla valutazione delle prove ed alla inutilizzabilità delle dichiarazioni del Verzeletti.

Il ricorso è inammissibile, per assenza di specificità, in quanto fondato su censure che, nella sostanza, ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio indicato, conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), cod. proc. pen., all'inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473;

Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). Nel caso di specie la sentenza impugnata, con motivazione del tutto logica ed ineccepibile, ha ricordato come le dichiarazioni del Verzelletti, arrestato in flagranza, erano state utilizzate al solo scopo di proseguire le indagini, i cui elementi, acquisiti successivamente, erano idonei a fondare la responsabilità dell'imputato: la vettura rinvenuta sul posto, a bordo della quale era stata caricata la refurtiva, era stata, infatti, prestata all'imputato dalla figlia della proprietaria, che aveva poi ricevuto una telefonata dal Rossini che le aveva riferito che i Carabinieri lo stavano cercando; anche il Verzelletti le aveva telefonato, spacciandosi per un Carabiniere e chiedendole dove fosse il Rossini; da tali elementi la Corte territoriale ha desunto la responsabilità dell'imputato che, poi, si era reso irreperibile, pur avendo inviato al padre, che lo invitava a presentarsi ai Carabinieri per non peggiorare la situazione, un messaggio in cui ammetteva la sua responsabilità nel fatto.

Alla inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00.i.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 16 febbraio 2022 Il Componente estenso