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Ordinanza — n. 12347/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for lack of specific grounds regarding gross falsity in prescription forgery case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12347/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to a lack of specific grounds regarding the alleged gross falsity of the prescription. The appellant argued that the court failed to properly assess the falsity, but the court noted these arguments merely repeated previous rejected claims without new specificities. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it lacks specific grounds by merely repeating arguments already discussed and rejected by the lower court without providing new, distinct reasons.

Parole chiave

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lack of specificity repetition of arguments inadmissible appeal prescription forgery procedural costs gross falsity Cassazione falso certificato medico

Disposizioni normative citate

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Art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
217266) Alla inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00.
art. 616 cod. proc. pen
217266) Alla inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone
pen., all'inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv.
Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta
Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv.
Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano
230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv.
Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca
236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv.
Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca
L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata, ossia, nel caso in esame, alla data del 02/05/2020 (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VERTUA FAUSTO nato a PALAZZOLO SULL'OGLIO il 16/02/1968 avverso la sentenza del 26/02/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA; Fatto e diritto Con sentenza del 26/02/2020 la Corte d'Appello di Brekia confermava la sentenza di primo grado, con cui Fausto Vertua era stato condannato a pena di giustizia per il reato di cui agli artt. 477, 482 cod. pen., in Coccaglio il 02/11/2012. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, con il quale si lamentano violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla sussistenza del fatto, con particolare riferimento alla grossolanità del falso.

In data 17/01/2022 è stata depositata memoria nell'interesse dell'imputato, in cui si ribadiscono le argomentazioni contenute in ricorso e si deduce la prescrizione. Il ricorso è inammissibile, per assenza di specificità, in quanto fondato su censure che, nella sostanza, ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio indicato, conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), cod. proc. pen., all'inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473;

Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). La sentenza impugnata, con motivazione immune da censure logiche, ha rilevato come la falsificazione della ricetta non fosse visibile ictu oculi, ma fosse idonea ad ingannare un farmacista che adottasse le regole ordinarie di verifica, come emerso dalle deposizioni sia della dott.ssa Ferrari che da quella del dott. Pezzotti, il quale si era insospettito solo per la frequenza della richiesta di acquisto del farmaco.

L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata, ossia, nel caso in esame, alla data del 02/05/2020 (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266) Alla inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 16 febbraio 2022 Il Componente estenso