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Ordinanza — n. 12345/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for lack of specificity and failure to deduce non-punishment cause timely.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12345/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to a lack of specific grounds and procedural violations. The appellant argued that the lower court failed to properly assess his Italian language comprehension and incorrectly denied a statutory cause of non-punishment. The court rejected these claims because the arguments were generic repetitions of previous rulings and the non-punishment defense was not formally raised as a ground for appeal.

Regesto Legislator

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Art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.; Art. 606 comma 3 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds lack specificity by merely repeating reasons already discussed and rejected by the court of last instance, or if a statutory cause of non-punishment is not formally deduced as a specific ground for the appeal.

Parole chiave

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lack of specificity non-punishment cause procedural inadmissibility language comprehension appeal grounds uso di false generalità reticenza dolosa dei difetti frode alla legge sugli stranieri

Disposizioni normative citate

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Art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.
Art. 606 comma 3 cod. proc. pen.
pen., come si evince dalla incontestata sintesi dei motivi di appello, contenuta nella sentenza impugnata, la doglianza non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di gravame, secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00.
art. 131-bis cod. pen
Quanto alla causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., come si evince dalla incontestata sintesi dei motivi di appello, contenuta nella sentenza impugnata, la doglianza non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di gravame, secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art.
art. 606 comma 3 cod. proc. pen
pen., come si evince dalla incontestata sintesi dei motivi di appello, contenuta nella sentenza impugnata, la doglianza non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di gravame, secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone
pen., all'inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv.
Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta
Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv.
Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano
230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv.
Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca
236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SILVA DAVID nato a DAKAR( SENEGAL) il 24/10/1989 avverso la sentenza del 27/09/2019 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA; Fatto e diritto Con sentenza del 27/09/2019 la Corte d'Appello di Brescia confermava la sentenza di primo grado, con cui David Silva era stato condannato a pena di giustizia per il reato di cui agli artt. 81, comma secondo, 56, 494, 495, in Bergamo il 08/08/2012. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, con il quale si lamentano violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla effettiva comprensione della lingua italiana da parte dell'imputato, in ordine sussistenza del fatto ed al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis, cod. pen.

Nell'interesse del ricorrente è stata trasmessa memoria difensiva a mezzo pec. Il ricorso è inammissibile per assenza di specificità, in quanto fondato su censure che, nella sostanza, ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio indicato, conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), cod. proc. pen., all'inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473;

Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). Nel caso di specie, con motivazione immune da censure logiche, la sentenza impugnata ha ricordato come l'imputato fosse entrato in Italia clandestinamente nell'ottobre 2006 e vi fosse rimasto sino all'agosto 2012, essendo ciò perfettamente compatibile con la conoscenza della lingua italiana, come indicato dal teste, con conseguente percezione della portata della dichiarazione di domicilio sottoscritta dall'imputato stesso, che ha contestualmente sottoscritto anche la dichiarazione di comprensione della lingua italiana.

Parimenti, è stato osservato come il soggetto che si era presentato presso la Polfer di Bergamo per denunciare lo smarrimento della carta di identità dovesse necessariamente essere l'imputato, qualificatosi come Colella Vincente, posto che proprio l'imputato, circa due ore dopo la denuncia, aveva allegato il documento al fine di ottenere un duplicato della carta di identità smarrita dal sedicente Colella Vincente. Quanto alla causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., come si evince dalla incontestata sintesi dei motivi di appello, contenuta nella sentenza impugnata, la doglianza non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di gravame, secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen.

Alla inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 16 febbraio 2022 Il Component