Cassation appeal dismissed for inadmissibility as sentencing discretion falls within lower court's authority under Italian Penal Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Paata Tabatadze inadmissible, ordering him to pay court costs. The appellant challenged the lower court's sentencing and the application of recidivism rules, arguing for a new evaluation of the punishment's appropriateness. The court ruled that sentencing falls within the discretion of the trial judge and requires detailed justification only when the sentence significantly exceeds the statutory minimum, which was not the case here.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 132, 133 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: The determination of the sentence is a discretionary power of the court of first instance, and a cassation appeal challenging the appropriateness of the penalty is inadmissible unless the sentence is disproportionately high compared to the statutory minimum.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TABATADZE PAATA nato il 01/05/1986 avverso la sentenza del 27/10/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA; Fatto e diritto Con sentenza del 27/10/2020 la Corte d'Appello di Brescia, in riforma della sentenza di primo grado, con cui Paata Tabatadze era stato condannato a pena di giustizia per il reato di cui agli artt. 99, comma quarto, 624 bis, 625 n. 5 cod. pen., in Milano il 24/02/2018, applicava all'imputato la misura di sicurezza dell'espulsione dal territorio dello Stato.
Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, con il quale si lamentano violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla determinazione del trattamento sanzionatorio ed alla recidiva. La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie, in cui la pena inflitta è pari al minimo edittale, tenuto conto delle circostanze aggravanti, non sussistendo elementi favorevoli all'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, oltre alla presenza di precedenti penali anche recenti, dimostrativi di un incremento della pericolosità sociale dell'imputato - non ricorre.
Invero, una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596).
Alla inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00. P.Q. M . Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 16 febbraio 2022 Il Componente estensore Il