Ordinanza — n. 12342/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRAVA ROBERTO nato a PRATO il 20/04/1953 avverso la sentenza del 03/02/2016 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA; Fatto e diritto Con sentenza del 03/03/2016 la Corte d'Appello di Brescia confermava la sentenza di primo grado con cui Roberto Grava era stato condannato a pena di giustizia per il reato di cui agli artt. 81, comma secondo, 624, 625 n. 2 e 7 cod. pen., in Castel Gabbiano il 23/09/2007. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, con il quale si lamentano violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla sussistenza dei fatti ed alla valutazione delle prove, nonché in riferimento al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. e del vincolo della continuazione.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 12342/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Alla inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00.
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRAVA ROBERTO nato a PRATO il 20/04/1953 avverso la sentenza del 03/02/2016 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA; Fatto e diritto Con sentenza del 03/03/2016 la Corte d'Appello di Brescia confermava la sentenza di primo grado con cui Roberto Grava era stato condannato a pena di giustizia per il reato di cui agli artt. 81, comma secondo, 624, 625 n. 2 e 7 cod. pen., in Castel Gabbiano il 23/09/2007. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, con il quale si lamentano violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla sussistenza dei fatti ed alla valutazione delle prove, nonché in riferimento al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. e del vincolo della continuazione.
Il ricorso è inammissibile per assenza di specificità, in quanto fondato su censure che, nella sostanza, ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio indicato, conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), cod. proc. pen., all'inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473;
Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 2306:34; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). Nel caso di specie, con motivazione immune da censure logiche, la sentenza impugnata ha ricordato come l'imputato fosse stato individuato all'esito delle indagini genetiche scaturite dal rinvenimento di una goccia di sangue nell'auto da cui erano stati sottratti i beni, non potendo essere riconosciuta l'invocata attenuante alla stregua del valore dei beni sottratti (carte di credito, documenti, telefoni cellulari), né il vincolo della continuazione, in assenza di elementi per poter configurare l'identità del disegno criminoso.
Alla inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 16 febbraio 2022 Il Componente estensore I