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Ordinanza — n. 12341/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 12341/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12341/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LUSSIGNOLI PIERRE nato a BRESCIA il 23/12/1992 avverso la sentenza del 29/09/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA; Fatto e diritto Con sentenza del 29/09/2020 la Corte d'Appello di Brescia, in riforma della sentenza di primo grado, con cui Pierre Lussignoli era stato condannato a pena di giustizia, per il reato di cui agli artt. 110, 624, 625 n. 5 e 7 cod. pen., in Sirmione il 23/06/2013, concesse le circostanze attenuanti generiche, rideterminava la pena nei confronti dell'imputato.

Regesto Legislator

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art. 114 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 12341/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Alla inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00.

Parole chiave

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contravvenzione bagatellare licenziamento per furto furto di lieve entità altri reati concorso proprio risarcimento per atto illecito

Disposizioni normative citate

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art. 114 cod. pen
Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, con il quale si lamentano violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla sussistenza del ruolo svolto dall'imputato ed alla mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 114 cod. pen..
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LUSSIGNOLI PIERRE nato a BRESCIA il 23/12/1992 avverso la sentenza del 29/09/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA; Fatto e diritto Con sentenza del 29/09/2020 la Corte d'Appello di Brescia, in riforma della sentenza di primo grado, con cui Pierre Lussignoli era stato condannato a pena di giustizia, per il reato di cui agli artt. 110, 624, 625 n. 5 e 7 cod. pen., in Sirmione il 23/06/2013, concesse le circostanze attenuanti generiche, rideterminava la pena nei confronti dell'imputato.

Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, con il quale si lamentano violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla sussistenza del ruolo svolto dall'imputato ed alla mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 114 cod. pen.. Il ricorso è inammissibile, per assenza di specificità, in quanto fondato su censure che, nella sostanza, ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio indicato, conducente, a mente dell'art. 591, comma 1 lett. c), cod. proc. pen., all'inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473;

Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). Nel caso di specie la sentenza impugnata, con motivazione immune da censure logiche, ha ricordato come l'imputato avesse ammesso l'addebito e risarcito il danno e che la sua condotta fosse consistita nel prendere il pallone dal Rocchi e nasconderlo in una borsa, condotta che ha costituito un segmento della più ampia condotta di impossessamento, con conseguente impossibilità di configurare l'invocata circostanza attenuante.

Alla inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 16 febbraio 2022 Il Componente estensore