Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds under Article 581 of the Criminal Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to specify the grounds for his complaints against the lower court's judgment. Although the appellate court correctly found no necessity defense and deemed the sentence appropriate, the appellant did not identify the specific elements supporting his criticism. Consequently, the court could not exercise its supervisory role, leading to the dismissal of the appeal and an order for the appellant to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if the appellant fails to specify the grounds for the complaint and the elements underlying the criticism, thereby preventing the appellate court from identifying the issues raised.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALBAB ABDELMAJID nato il 02/05/1980 avverso la sentenza del 02/03/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA; Fatto e diritto Con sentenza del 02/03/2020 la Corte d'Appello di Brescia confermava la sentenza di primo grado, con cui Albab Abdelmajid era stato condannato a pena di giustizia per il reato di cui agli artt. 99, comma quarto, 56, 624, 625 n. 4 cod. pen., in Bergamo il 14/04/2013. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, con il quale si lamentano violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla genericità della sentenza.
Tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, che indica l'insussistenza dello stato di necessità e l'adeguatezza della pena considerando la personalità dell'imputato, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Alla inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 16 febbraio 2022 Il Componente estensore Il Pre