Italian court dismisses appeal for lack of specific grounds regarding theft conviction and recidiva.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to a lack of specific grounds. The appellant challenged a second-instance judgment that convicted him of theft and recidiva, arguing violations of law and reasoning errors. The court rejected these claims because they merely repeated arguments already dismissed by the lower court without providing new, specific legal analysis.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.; The appeal must contain specific grounds with a clear correlation to the challenged decision; generic reiteration of previously rejected arguments constitutes a lack of specificity leading to inadmissibility.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FANZANI GIANFRANCO nato a BRESCIA il 16/04/1967 avverso la sentenza del 24/04/2019 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA; Fatto e diritto Con sentenza del 24/04/2019 la Corte d'Appello di Brescia, in riforma della sentenza di primo grado, con cui Gianfranco Fanzani era stato condannato a pena di giustizia per il reato di cui agli artt. 624, 625 n. 2 e 7, 99, comma quarto, cod. pen., in Brescia il 27/11/2009, assolveva l'imputato dal furto della borsa da donna, rideterminando la pena.
Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, con il quale si lamentano violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla sussistenza del fatto ed alla mancata esclusione della recidiva. Il ricorso è inammissibile è inammissibile, per assenza di specificità, in quanto fondato su censure che, nella sostanza, ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio indicato, conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), cod. proc. pen., all'inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473;
Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). Nel caso di specie, con motivazione immune da censure logiche, la sentenza impugnata ha ritenuto che il furto del marsupio fosse accertato inequivocabilmente alla luce della conferma, da parte del teste oculare, delle dichiarazioni rese al momento del fatto alla Polizia giudiziaria; quanto alla recidiva, la stessa è stata ritenuta sussistente alla luce dei molteplici precedenti penali dell'imputato per reati contro il patrimonio, essendo, peraltro, la condotta accertata di tipo seriale, espressione di rafforzata pericolosità, anche alla luce delle complessive modalità del fatto.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 16 febbraio 2022 Il Componente estensore