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Ordinanza — n. 12336/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses cassation appeal for lack of specificity regarding criminal conviction facts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12336/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible due to a lack of specificity in the grounds of objection. The appellant challenged a conviction for burglary, arguing violations of law and reasoning errors regarding the facts and liability. The court rejected these claims because they merely repeated arguments already dismissed by the lower courts without providing new, specific legal analysis.

Regesto Legislator

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Art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: A cassation appeal is inadmissible if the grounds lack specificity by merely restating reasons already rejected by the court of appeal without establishing a new legal error or specific factual discrepancy.

Parole chiave

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lack of specificity cassation appeal criminal procedure inadmissibility repetition of arguments burden of proof legal reasoning inviolabilità del domicilio

Disposizioni normative citate

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Art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00.
Art. 614 cod. pen.
Nel caso di specie, con motivazione immune da censure logiche, la sentenza impugnata ha ricordato come l'imputato si fosse introdotto in una privata abitazione ed avesse rovistato nei cassetti, essendo stata qualificata ai sensi di cui all'art. 614 cod. pen. l'originaria imputazione di cui agli artt.
Art. 56 cod. pen.
Art. 624 bis cod. pen.
Art. 625 n. 2 cod. pen.
art. 614 cod. pen
Nel caso di specie, con motivazione immune da censure logiche, la sentenza impugnata ha ricordato come l'imputato si fosse introdotto in una privata abitazione ed avesse rovistato nei cassetti, essendo stata qualificata ai sensi di cui all'art. 614 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone
pen., all'inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv.
Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta
Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv.
Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano
2306:34; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv.
Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca
236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE MATTEO SALVATORE nato a NAPOLI il 08/02/1969 avverso la sentenza del 25/09/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA; * Fatto e diritto Con sentenza del 25/09/2020 la Corte d'Appello di Napoli confermava la sentenza di primo grado, con cui De Matteo Salvatore era stato condannato a pena di giustizia per il reato di cui all'art. 614 cod. pen., in Noia il 15/05/2013. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, con il quale si lamentano violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla sussistenza del fatto ed alla responsabilità dell'imputato.

Il ricorso è inammissibile per assenza di specificità, in quanto fondato su censure che, nella sostanza, ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio indicato, conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), cod. proc. pen., all'inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473;

Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 2306:34; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). Nel caso di specie, con motivazione immune da censure logiche, la sentenza impugnata ha ricordato come l'imputato si fosse introdotto in una privata abitazione ed avesse rovistato nei cassetti, essendo stata qualificata ai sensi di cui all'art. 614 cod. pen. l'originaria imputazione di cui agli artt. 56, 624 bis, 625 n. 2 cod. pen.; inoltre, la Corte territoriale ha rilevato l'assoluta genericità del gravame, che si riflette anche sul motivo di ricorso, non comprende dosi neanche quale sarebbe l'interesse dell'imputato ad una riqualificazione del fatto secondo l'originaria imputazione, a lui meno favorevole.

Alla inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 16 febbraio 20