Italian Supreme Court dismisses appeal for lack of admissibility due to denial of generic mitigating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for generic mitigating circumstances, but the lower court denied them based on a lack of positive evaluative elements and the appellant's prior criminal record. The court upheld this decision as legally sound, citing established precedent that appellate judges need not consider every favorable element if they base their ruling on decisive factors.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 494 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: The denial of generic mitigating circumstances is inadmissible in cassation if the lower court's reasoning lacks manifest illogicity and is based on a lack of positively evaluative elements and the defendant's prior record.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LO PRESTI SALVATORE nato a VILLABATE il 17/10/1967 avverso la sentenza del 28/09/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA; Fatto e diritto Con sentenza del 28/09/2020 la Corte d'Appello di Palermo confermava la sentenza di primo grado, con cui Salvatore Lo Presti era stato condannato a pena di giustizia per il reato di cui all'art. 494 cod. pen. in Bagheria il 03/10/2013. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, con il quale si lamentano violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, basata sulla carenza di elementi positivamente valutabili e sui precedenti penali dell'imputato e, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163;
Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). Alla inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00. P.Q. M . Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 16 febbraio 2022 Il Componente estensore Il Pr