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Ordinanza — n. 12331/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 12331/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12331/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZOUBIR KABIR nato il 07/11/1986 avverso la sentenza del 29/01/2018 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA; Fatto e diritto Con sentenza del 29/01/2018 la Corte d'Appello di Ancona confermava la sentenza di primo grado, con cui Kabir Zoubir era stato condannato a pena di giustizia per il reato di cui agli artt. 624 bis, 625 n. 2 cod. pen., in Civitanova Marche il 10/08/2016. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, con il quale si lamentano violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 12331/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). Alla inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00.

Parole chiave

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azione civile commisurazione della pena per rapina azione di risarcimento danni da sequestro licenziamento per furto furto di lieve entità motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZOUBIR KABIR nato il 07/11/1986 avverso la sentenza del 29/01/2018 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA; Fatto e diritto Con sentenza del 29/01/2018 la Corte d'Appello di Ancona confermava la sentenza di primo grado, con cui Kabir Zoubir era stato condannato a pena di giustizia per il reato di cui agli artt. 624 bis, 625 n. 2 cod. pen., in Civitanova Marche il 10/08/2016. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, con il quale si lamentano violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, avendo la sentenza rilevato cme le deduzioni difensive circa le condizioni del'imputato fossero del tutto prove di allegazioni, in assenza di elementi positivamente valutabili, e, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163;

Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). Alla inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 16 febbraio 2022 Il Componente estensore Il