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Ordinanza — n. 12330/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of specificity as it merely repeats lower court's reasoning without new arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12330/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible due to a lack of specificity, ruling that the applicant's arguments merely repeated those already rejected by the appellate court. The applicant challenged the dismissal of his appeal regarding illegal electricity connection charges, but the court found no logical flaws in the lower court's decision which relied on the defendant's non-ownership of the property. Consequently, the appeal was rejected, and the applicant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: A cassation appeal is inadmissible for lack of specificity if it merely reiterates reasons already discussed and rejected by the court of appeal without presenting new, distinct grounds for review.

Parole chiave

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lack of specificity cassation appeal reiteration of arguments procedural inadmissibility illegal electricity connection procedural costs Cassa delle Ammende sottrazione di energia

Disposizioni normative citate

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Art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00.
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone
pen., all'inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv.
Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta
Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv.
Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano
230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv.
Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca
236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OLIVERI GIUSEPPE nato a ERICE il 31/05/1989 avverso la sentenza del 27/05/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA; Fatto e diritto Con sentenza del 27/05/2020 la Corte di Appello di Palermo dichiarava inammissibile l'appello proposto da Giuseppe Olivieri avverso la sentenza di primo grado, che lo aveva condannato a pena di giustizia per il reato di cui agli artt. 99, comma quarto, 624, 625 n. 2, 633 639 bis cod. pen., in Calatafimi ed altrove, il 07/10/2014.

Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, con il quale si lamentano violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla declaratoria di inammissibilità del gravame. Il ricorso è inammissibile, per assenza di specificità, in quanto fondato su censure che, nella sostanza, ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio indicato, conducente, a mente dell'art. 591, comma 1 lett. c), cod. proc. pen., all'inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473;

Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). Nel caso di specie la sentenza impugnata, con motivazione immune da censure logiche, ha ricordato come l'appello non si confrontasse con la motivazione del primo giudice, posto che lo IACP aveva comunicato che l'imputato non fosse assegnatario dell'appartamento e che, se anche questi non fosse stato l'autore dell'allaccio abusivo alla rete Enel, circostanza del tutto ipoteticamente rappresentata, comunque aveva beneficiato dell'allaccio medesimo, realizzato con modalità idonee ad integrare la contestata aggravante, essendo stato realizzata una notevole sottrazione di energia elettrica.

Alla inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 16 febbraio 2022 Il Componente estensore