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Ordinanza — n. 12328/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to raise aggravating circumstance at second instance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12328/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the complainant failed to raise the aggravating circumstance under Article 625, paragraph 2 of the Penal Code as a ground for appeal. The appellate court had already addressed this issue by granting generic mitigating circumstances equivalent to the alleged aggravating ones. Consequently, the court ruled that the appeal violated procedural requirements and ordered the appellant to pay legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 606 comma 3 cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An aggravating circumstance not previously deduced as a ground for appeal is inadmissible in cassation, and the appeal is rejected with costs.

Parole chiave

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inadmissibility appeal aggravating circumstance procedural requirement second instance cassation review aggravamento della pena criminalità grave tentate lesioni personali gravi

Disposizioni normative citate

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Art. 606 comma 3 cod. proc. pen.
non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello, secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dalla incontestata sintesi dei motivi di gravame contenuta nella sentenza impugnata.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00.
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
Art. 625 n. 2 cod. pen.
Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, con il quale si lamentano violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 2 cod. pen., nonché al trattamento sanzionatorio.
art. 606 comma 3 cod. proc. pen
non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello, secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dalla incontestata sintesi dei motivi di gravame contenuta nella sentenza impugnata.
art. 133 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario
pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv.
Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro
le espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRIMALDI GIACINTO nato a PALERMO il 08/07/1986 avverso la sentenza del 18/05/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA; Fatto e diritto Con sentenza del 18/05/2020 la Corte di Appello di Palermo, in riforma della sentenza di primo grado, con cui Giacinto Grimaldi era stato condannato a pena di giustizia per il reato di cui agli artt. 99, comma quarto, 624, 625 n. 2 e 5 cod. pen., in Termini IMerese il 13/11/2015, concesse all'imputato le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle conteltate aggravanti, rideterminava la pena.

Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, con il quale si lamentano violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 2 cod. pen., nonché al trattamento sanzionatorio. La doglianza circa la sussistenza della circostanza aggravante di cui al'art. 625 n.2 cod. pen. non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello, secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dalla incontestata sintesi dei motivi di gravame contenuta nella sentenza impugnata.

La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie, in cui all'imputato sono state anche concesse le circostanze attenuantu generiche con giudizio di equivalenza - non ricorre.

Invero, una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596).

Alla inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle A